di Annamaria Villafrate - D'ora in poi le colf "in nero" avranno una freccia al loro arco per rivendicare i propri diritti. La Cassazione con la sentenza n. 46158/2019 (sotto allegata) infatti ha prosciolto una domestica, accusata di essersi procurata notizie o immagini relative alla vita privata che si svolgeva all'interno di luoghi di privata dimora, perché le foto ritraevano solo arredi e ambienti di lavoro e perché scattate unicamente per essere utilizzate in giudizio.
- Riprese fotografiche e reato ex art. 615-bis c.p.
- Riprese da utilizzare in giudizio
- La colf in nero non commette reato se fotografa solo gli ambienti in cui lavora
Riprese fotografiche e reato ex art. 615-bis c.p.
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La Corte d'Appello conferma la sentenza del tribunale locale che ha condannato una donna alla pena di mesi quattro di reclusione, al rimborso delle spese e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, in relazione al reato di cui all'art. 615 bis c.p., contestato all'imputata per aver effettuato riprese fotografiche all'interno dell'abitazione della coppia per cui svolgeva attività di collaboratrice familiare, prodotti nel giudizio avente ad oggetto il suo rapporto di lavoro subordinato.
Riprese da utilizzare in giudizio
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L'imputata ricorre in Cassazione, lamentando che la riservatezza del domicilio dei datori di lavoro non è stata violata dalle foto scattate dalla badante, limitate a ritrarre il posto di lavoro, non momenti della vita privata dei padroni di casa.
Errata anche l'argomentazione del giudice d'appello, secondo cui la produzione di fotogrammi nella causa giuslavoristica intentata dalla ricorrente sarebbe scriminata dall'esimente dell'esercizio di un diritto, perché confonde l'aver effettuato le riprese fotografiche, con l'utilizzo del risultato. Errore da cui emerge il vizio motivazionale sollevato.
La colf in nero non commette reato se fotografa solo gli ambienti in cui lavora
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La Cassazione annulla la sentenza
senza rinvio perché il fatto non sussiste. Come chiariscono gli Ermellini "L'art. 615 bis c.p. punisce chi, con strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura notizie o immagini relative alla vita privata che si svolge nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p. Il riferimento ai luoghi indicati nell'art. 614 c.p. è puramente indicativo di un richiamo a quei luoghi, senza che la disciplina del reato di violazione di domicilio possa essere a sua volta recepita nella disposizione sopra richiamata (…) Delineato così il parametro di applicazione della fattispecie criminosa contestata, va detto che secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva, in un'abitazione in cui sia lecitamente presente, filma scene di vita privata, in quanto l'interferenza illecita normativamente prevista è quella realizzata dal terzo estraneo al domicilio che ne violi l'intimità, mentre il disvalore penale non è ricollegato alla mera assenza del consenso da parte di chi viene ripreso."In questo caso non c'è dubbio che l'imputata fosse autorizzata a entrare nell'abitazione dei soggetti lesi. Nessun disvalore inoltre deve attribuirsi alla condotta dell'imputata, visto che le riprese hanno avuto ad oggetto gli ambienti e il mobilio del luogo di lavoro. Limitato infine l'utilizzo delle immagini al giudizio di lavoro, che esclude il carattere indebito delle riprese in quanto appunto finalizzato a una specifica utilità.
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Scarica pdf Cassazione penale sentenza n. 46158-2019• Foto: 123rf.com