di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 29876/2019 (sotto allegata) ha accolto il ricorso di una s.r.l che si è opposta al provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u di 7000 euro in quanto il potere discrezionale riconosciuto al giudice di riconoscere all'ausiliario importi ricompresi tra il minimo e il massimo, in base ai valori della controversia espressi in scaglioni non deve essere sempre motivato. L'unica eccezione è rappresentata da liquidazioni effettuate tenendo conto del massimo tariffario. In questo caso il potere discrezionale del giudice può essere esercitata, ma deve essere adeguatamente motivato dalla particolare complessità, difficoltà tecnica e corposità dell'incarico.
- Compenso Ctu elevato
- Compenso Ctu e valore controversia
- No al compenso massimo del Ctu se il compito non è eccezionalmente complesso
Compenso Ctu elevato
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Un a s.r.l. conviene in giudizio un istituto bancario per far accertare la nullità del contratto di swap e ottenere la condanna della convenuta alla restituzione di 180.984,81 o alla diversa somma ritenuta giusta dal giudice. In via subordinata chiede di dichiarare la risoluzione per inadempimento di controparte, con condanna alla restituzione dell'indicata somma, oltre al risarcimento dei danni, stante la responsabilità della convenuta.
Nel corso del giudizio viene disposta una c.t.u affidata a un esperto di finanza, a cui è sottoposto un quesito complesso finalizzato a stabilire se il negozio è stato stipulato per mettersi al riparo dalla variazione dei tassi di interessi applicati al mutuo o se lo stesso ha anche o esclusivamente natura speculativa.
Depositato l'elaborato peritale, il Tribunale liquidava il compenso in favore del CTU in 7.000,00 euro, importo inferiore rispetto alle richieste dell'ausiliario. La srl si oppone al provvedimento, ritenendo l'importo troppo alto. Il Tribunale però rigetta l'opposizione, confermando la liquidazione della somma di 7000 euro.
Compenso Ctu e valore controversia
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La S.r.l ricorre in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 50 del DPR n. 115 del 2002 e degli artt. 2 e 29 del DM del 30 maggio 2002, in relazione al principio di unitarietà del compenso al c.t.u, in quanto una volta appurata l'applicabilità dell'art 2 del DM del 30/5/2002, l'art. 29 prevede che gli onorari siano onnicomprensivi, dovendo comprendere la relazione sui risultati dell'incarico, la partecipazione alle udienze e ogni altra attività collegata ai quesiti.
Ragionando in questo modo e tenendo conto del valore della controversia di Euro 180.984,81 e della percentuale minima dello 0,9316 e massima dell'1,8790 al c.t.u poteva riconoscersi un compenso compreso tra 1.686,05 e 3.400,70 euro.
Con il secondo invece contesta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 del DM del 30/5/2002 e degli artt. 51 e 52 del DPR n. 115/2002 con l'erronea applicazione dei criteri di liquidazione e determinazione del compenso variabile, visto che il decreto opposto liquida al c.t.u un compenso pari a più del doppio dell'importo massimo previsto dallo scaglione di riferimento, quando la legge prevede che il giudice possa discrezionalmente determinarlo tra il minimo e il massimo, tenendo conto della complessità dell'incarico e la ricorrenza di elementi che nel caso di specie difettano.
No al compenso massimo del Ctu se il compito non è eccezionalmente complesso
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La Cassazione con ordinanza n. 29876/2019 accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato trattando congiuntamente i motivi dell'impugnazione.
Gli Ermellini, per quanto riguarda la corretta commisurazione del compenso al c.t.u chiarisce che l'art. 2 del DM del 30/5/2002 " impone un calcolo effettuato per scaglioni progressivi, applicando le percentuali di volta in volta dettate dal legislatore sugli importi ricompresi nella varie fasce di valore crescente." Dallo schema riportante gli importi dei contenziosi e i relativi importi minimi medi e massimi di riferimento per il compenso del c.t.u risulta evidente che " l'onorario massimo è inferiore a quello poi riconosciuto al c.t.u nel decreto oggetto di causa (E 7.000,00), così che, se deve escludersi la fondatezza del rilievo della ricorrente, secondo cui nella fattispecie il compenso sarebbe stato liquidato in misura eccedente il doppio del massimo tariffario, per legittimare la somma in concreto liquidata non può che farsi riferimento alla facoltà per il giudice di addivenire all'aumento fino al raddoppio di cui all'art. 52 del DPR n. 115/2002."
Costante giurisprudenza ritiene che "in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50 e segg. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione."
Vero però che altra parte della giurisprudenza ritiene che "ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà."
Tornando al caso di specie, dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge che le affermazioni rese sulla quantificazione dell'onorario riconosciuto al c.t.u "alla luce proprio del tenore della norma di cui all'art. 52 citato" non sono idonee a "consentire l'aumento fino al doppio dell'onorario massimo, essendo carente ogni riferimento alla eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione, il cui riscontro giustifica l'esercizio del potere discrezionale del giudice."
Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 29876-2019