di Annamaria Villafrate - Al termine di un'articolata sentenza di 23 pagine (la n. 30008/2019 sotto allegata), le Sezioni Unite della Cassazione (sotto allegata) enunciano i principi che regolano i casi in cui l'Agenzia della Riscossione è tenuta a farsi rappresentare in giudizio dall'Avvocatura o, stante la convenzione con quest'ultima, da avvocati del libero Foro. Il discrimen per gli Ermellini è rappresentato dagli accordi contenuti nella convenzione con l'Avvocatura e da questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici (salvi casi di conflitto o casi speciali previsti da delibera motivata). Per cui, fuori da questi casi o quando l'Avvocatura non è disponibile ad assumere la rappresentanza anche nei casi previsti dalla convenzione, l'Agenzia è libera di rivolgersi ad avvocati del libero foro.
- Avvocati del libero foro a difesa delle Entrate
- Alle Sezioni Unite decidere se l'Agenzia deve essere assistita dall'Avvocatura di Stato
- Fisco: i casi in cui è obbligatoria assistenza avvocatura
Avvocati del libero foro a difesa delle Entrate
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L'Agenzia delle Entrate chiede la cassazione della sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha rigettato l'appello della sua dante causa Equitalia contro l'accoglimento con sentenza della sezione distaccata del tribunale del capoluogo - dell'opposizione avanzata da un contribuente relativamente al preavviso di iscrizione di fermo amministrativo del suo autoveicolo, per il mancato pagamento delle somme indicate nelle cartelle esattoriali non meglio identificate in ricorso e a titolo di crediti non tributari del pari non diversamente ivi specificati.
La ricorrente ricorre a ministero di un Avvocato del libero foro, dando atto di essere subentrata "in virtù dell'art. 1 del D.L. n. 193/2016, convertito nella legge n. 225/2016, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società Equitalia", originaria parte in causa.
Alle Sezioni Unite decidere se l'Agenzia deve essere assistita dall'Avvocatura di Stato
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Notificato controricorso dall'intimato contribuente, la terza sezione civile della Corte chiede al Primo Presidente "di valutare l'opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa al patrocinio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (e, in particolare, la sua rappresentanza in giudizio, sotto il profilo dei limiti dell'obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell'Avvocatura dello Stato o, in alternativa, della facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione dell'Agenzia in sede di convenzione con l'Avvocatura, con l'avvalimento di avvocati del libero foro)."
Fisco: i casi in cui è obbligatoria assistenza avvocatura
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La Cassazione, al termine di un'articolata motivazione in cui richiama la disciplina e la giurisprudenza in materia, nella SU n. 30008/2019 enuncia i seguenti principi di diritto finalizzati a stabilire in quali casi l'Agenzia è obbligata a farsi assistere in giudizio dall'Avvocatura di Stato, rispetto ai casi in cui, invece, è libera di rivolgersi agli avvocati del libero foro: "impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si avvale:
- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit.,
- di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
- quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità."
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