di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 45947/2019 (sotto allegata) la Cassazione rigetta il ricorso dell'imputata che aveva contestato tra i vari motivi di ricorso il mancato riconoscimento della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. La condotta della dipendente che timbra reiteratamente e per un tempo prolungato il cartellino del superiore non può essere considerata tenue, stante anche il danno arrecato alla Pubblica amministrazione.
- Riqualificata imputazione di truffa aggravata
- Timbro cartellino per il proprio superiore
- Esclusa la tenuità del fatto se le condotte sono reiterate, durature e dannose
Riqualificata imputazione di truffa aggravata
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La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza GIP/Tribunale limita la condanna in solido dell'imputata al risarcimento del danno in favore della p.c. conseguito alle condotte di cui al n. l del capo di imputazione, confermando nel resto l'appellata sentenza, che aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del reato di cui all'art. 55-quinquies, d. lgs. n. 165 del 2001, riqualificata l'originaria imputazione di truffa
aggravata loro ascritta in concorso, condannandoli rispettivamente a 8 mesi di reclusione ed € 400,00 di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra i reati ascritti quanto all'imputata ed alla pena di l anno e 4 mesi di reclusione e € 800,00 di multa, stante la continuazione tra i reati ascritti, quanto all'imputato in relazione a fatti contestati commessi tra il gennaio ed il dicembre 2013, secondo le modalità esecutive e spazio-temporali descritte nel capo di imputazione.Timbro cartellino per il proprio superiore
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Ricorre in Cassazione il difensore dell'imputata la quale contesta tra l'altro:
- la riqualificazione dei reati in violazione delle norme processuali e delle conseguenti garanzie difensive dell'imputata;
- carenza di motivazione relativamente all'elemento psicologico del reato, visto che la stessa aveva timbrato per il proprio superiore nella convinzione dell'assenza dell'obbligo orario e di timbratura dello stesso;
- il mancato riconoscimento dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p e delle circostanze attenuanti di cui all'art 114 c.p. "La ricorrente sostiene la mancata esatta quantificazione del numero delle condotte contestate e del danno derivato da esse alla parte civile. Sarebbe evidente l'assenza di abitualità la quale potrebbe essere dichiarata solo nel caso in cui siano posti in essere almeno due reati della stessa indole, oltre a quello oggetto di giudizio."
Esclusa la tenuità del fatto se le condotte sono reiterate, durature e dannose
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In relazione al ricorso dell'imputata la Cassazione, con sentenza n. 45947/2019 rigetta il ricorso così motivando il rigetto dei vati motivi sollevati. Per quanto riguarda la violazione delle garanzie difensive dell'imputata la suprema corte rileva come "il potere del giudice di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella enunciata nell'imputazione, ex art. 521, co. l, c.p.p., è esercitabile anche con la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato."
Inammissibile il secondo così come il terzo motivo del ricorso relativa al mancato riconoscimento dell'esclusione di responsabilità e delle attenuanti posto che: " l'imputata aveva posto in essere la condotta contestata in un numero non irrilevante di occasioni (indicate mediante il raffronto tra l'orario di ingresso della (…) e quelle in cui la medesima, timbrando al posto del dott. (...), ne attestava la presenza sul posto di lavoro). La rilevata ripetizione della condotta illecita non consentiva la qualificazione del comportamento come occasionale, con conseguente negazione della particolare tenuità del fatto. (…) Sul punto deve richiamarsi la giurisprudenza della Corte di Cassazione in base alla quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica (Cass., Sez. III, 5 aprile 2017, n. 30134), in quanto viene a configurarsi una ipotesi di "comportamento abituale" ostativa al riconoscimento del beneficio (analogamente è stato concluso in presenza di più reati avvinti dal vincolo della continuazione: Cass., Sez. VI, 20 marzo 2019, n. 18192) … Nel caso di specie la Corte di Appello non ha posto l'accento sulla mera reiterazione delle condotte ma anche sulla estensione temporale delle stesse (con le non irrilevanti conseguenze connesse in termini di danno per la PA), tenuto conto che il reato di cui all'art. 55-quinquies D.lg. n. 165/2001 è integrato anche da un unico episodio di false attestazioni o certificazioni."
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