di Valeria Zeppilli - Nel settore sanitario, sin dall'emanazione della legge Balduzzi del 2012, si è deciso di utilizzare il criterio di liquidazione del danno biologico previsto dal sistema tabellare ideato per i sinistri stradali e definito dagli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private.
È a tale criterio, quindi, che deve farsi riferimento per il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica.
- Responsabilità medica: la ratio del criterio tabellare
- Responsabilità medica: il criterio del valore-punto è rivedibile
- Liquidazione di un maggior importo risarcitorio per l'errore medico
Responsabilità medica: la ratio del criterio tabellare
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A precisarlo è la Corte di cassazione che, nella sentenza numero 28990/2019 (qui sotto allegata), ha affermato che la trasposizione del criterio tabellare alla responsabilità sanitaria "trova fondamento nelle analoghe esigenze sottese alle controversie risarcitorie che interessano le due materie, esigenze evidenziate direttamente dal Legislatore…e che debbono rinvenirsi nell'estensione del regime assicurativo obbligatorio alle strutture aziendali pubbliche e private ed ai professionisti sanitari, e nell'azione diretta attribuita al paziente danneggiato nei confronti della impresa assicurativa".
Responsabilità medica: il criterio del valore-punto è rivedibile
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Per i giudici, poi, l'introduzione del sistema liquidatorio tabellare non incide sugli elementi valutativi che sono ritenuti determinanti ai fini dell'accertamento dell'entità del danno subito dal paziente, quali il grado di invalidità, l'aspettativa di vita e così via, e lascia intatto anche il criterio di rivedibilità del valore punto secondo periodiche rilevazioni statistiche.
Si tratta, insomma, solo della "espressione della misura monetaria della perdita di validità biologica ritenuta più adeguata a garantire il ristoro dell'effettivo danno patito, rispetto ad altri criteri affidati alla cd. discrezionalità pura cui il Giudice avrebbe potuto ricorrere al momento di procedere alla "aestimatio"".
Liquidazione di un maggior importo risarcitorio per l'errore medico
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Da quanto appena detto discende, tra le altre cose, che, ferma l'eventuale formazione del giudicato interno sul quantum, quando il giudizio di primo grado si chiude con la determinazione del danno secondo il sistema tabellare, la sopravvenuta variazione delle tabelle nelle more del giudizio di appello legittima il danneggiato a proporre impugnazione per ottenere un risarcimento più elevato, basato sui diversi criteri di liquidazione previsti dalle nuove tabelle. In caso contrario, e quindi se si continuasse ad ammettere una liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali, si giungerebbe a una non corretta applicazione del criterio equitativo di cui all'articolo 1226 del codice civile.
Scarica pdf sentenza Cassazione numero 28990/2019