Come noto, il procedimento monitorio è caratterizzato dalla sommarietà del giudizio e dall'assenza di contraddittorio. Ciò si traduce in una semplificazione del giudizio e, in particolare, dell'onere della prova richiesto al ricorrente.
Il nostro ordinamento, infatti, ritiene determinate prove idonee a fondare l'accoglimento del ricorso per decreto ingiuntivo, ma non altrettanto sufficienti a dimostrare l'esistenza del credito nell'ambito di un giudizio a cognizione piena.
- La prova nel procedimento monitorio
- Esempi di documentazione probatoria per decreto ingiuntivo
- L'estratto conto e l'assegno
- La fattura come prova idonea per il decreto ingiuntivo
- Le parcelle dei professionisti
La prova nel procedimento monitorio
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In base all'art. 633 c.p.c., comma 1 n. 1, l'ingiunzione di pagamento può essere pronunciata dal giudice se il ricorrente fornisce una prova scritta relativa al diritto di credito vantato nei confronti del debitore inadempiente.
Come abbiamo anticipato, il termine "prova" è qui utilizzato in senso meno rigoroso rispetto a quanto avvenga nell'ambito delle norme che disciplinano il giudizio ordinario.
Infatti, in base al successivo art. 634, si ritengono prove scritte, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, "le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile".
Inoltre, a norma del medesimo articolo, sono ritenute prove scritte idonee e sufficienti a dimostrare la fondatezza delle pretese del ricorrente "gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture".
Tale disposizione si riferisce, specificamente, ai crediti sorti nell'ambito di attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.
Esempi di documentazione probatoria per decreto ingiuntivo
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Si ritiene pacificamente che l'elenco fornito dall'art. 634 c.p.c. non sia tassativo, e che nel novero delle prove documentali idonee al rilascio del decreto d'ingiunzione rientri qualsiasi atto che, pur non avendo efficacia probatoria assoluta riguardo all'esistenza e all'attualità del credito, possa essere ritenuta idoneo dal giudice a dimostrare la fondatezza della pretesa del ricorrente.
In questo senso, costituiscono idonea documentazione probatoria per decreto ingiuntivo anche:
- la ricognizione di debito
- la fattura commerciale
- l'estratto conto bancario
- l'assegno bancario
- la cambiale
- il verbale dell'assemblea di condominio con cui si approva il rendiconto
- sentenze e lodi di arbitrati irrituali
- ogni altro documento ritenuto dal giudice idoneo a provare il credito.
L'estratto conto e l'assegno
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L'elenco sopra riportato, comunque non esaustivo, merita alcune precisazioni.
Riguardo all'estratto conto bancario, ad esempio, va evidenziato che la sua valenza ai fini del rilascio del decreto ingiuntivo è espressamente prevista dall'art. 50 del T.U. Bancario, in base al quale tale documento dev'essere "certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
Invece, l'idoneità dell'assegno bancario ai fini qui esaminati è stata rilevata in giurisprudenza, in considerazione della sua valenza quale promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., a condizione che venga dimostrata la sussistenza di un rapporto causale tra creditore e debitore (v. Sì al decreto ingiuntivo basato su assegno bancario).
La fattura come prova idonea per il decreto ingiuntivo
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In generale, come abbiamo visto, il concetto di prova nel procedimento monitorio si caratterizza per il fatto di comprendere anche ipotesi in cui il documento proviene dallo stesso interessato, come nel caso della fattura.
Questa fattispecie è stata, ed è tuttora, al centro di copiosa giurisprudenza, che, in ultima analisi, sottolinea come la fattura sia perfettamente idonea a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo ma, nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione a cognizione piena, assuma il valore di mero indizio.
In tale sede, infatti, il giudice necessita di una documentazione probatoria più completa, venga essa fornita dall'opponente o dallo stesso creditore, per potersi pronunciare sull'esistenza o meno del credito (cfr., da ultimo, Cass. n. 9542/2018).
Le parcelle dei professionisti
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Infine, va ricordato che, a norma dell'art. 633 c.p.c., nn. 2 e 3, l'ingiunzione di pagamento può essere pronunciata anche in relazione a crediti riguardanti gli onorari dei professionisti come avvocati, procuratori, notai o altri professionisti che facciano riferimento a tariffe legalmente approvate.
A questo riguardo, l'art. 636 c.p.c. dispone che sia sufficiente allegare come prova la parcella delle spese sottoscritta dal professionista e corredata dal parere della competente associazione professionale. Quest'ultimo non è necessario quando le spese siano determinate in base a tariffe obbligatorie.
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