di Annamaria Villafrate - Pubblicato sul sito ufficiale del notariato lo studio n. 20-2019/E (sotto allegato), che dopo la riforma dell'art 560 c.p.c operata dal decreto legge n. 135/2018, si pone diversi dubbi sulla nuova formulazione letteraria della norma e sulla sua applicazione pratica. Vediamo quindi prima che cosa dice nello specifico la nuova norma e riportiamo brevemente i dubbi sollevati dal complesso studio del notariato, chiarendo che la modifica più importante dell'art 560 c.p.c è quella che riguarda il debitore il quale, a meno che non violi gli obblighi di mantenimento, tutela e conservazione previsti, può continuare ad abitare in casa sua, anche se pignorata, fino all'ordine di trasferimento.
- L'art. 560 c.p.c.
- Le modalità della custodia dell'immobile pignorato
- Il debitore resta a casa fino al decreto di trasferimento
L'art. 560 c.p.c.
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Nello studio n. 20-2019/E del Notariato, si esamina nel dettaglio l'art. 560 c.p.c per tentare di risolvere le questioni interpretative critiche sorte dopo la sua riscrittura, intervenuta per opera dell'art. 4 del D.L. n. 135/2018 convertito con L. n. 12/2019. Per comprendere le conclusioni principali a cui è giunto questo studio, vediamo nello specifico che cosa prevede la norma.
Le modalità della custodia dell'immobile pignorato
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L'art. 560 c.p.c, intitolato "Modo della custodia"dispone letteralmente che :
- Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.
- Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità.
- Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
- Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
- Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.
- Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
- Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.
- Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.
Il debitore resta a casa fino al decreto di trasferimento
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Dall'esame dell'art 560 c.p.c così come riformato dal decreto del 2018, dallo studio del notariato emerge immediatamente il mutamento della condizione del debitore. Al debitore infatti e al suo nucleo familiare è consentito continuare ad abitare l'immobile pignorato, fino al decreto di trasferimento, senza che il giudice debba autorizzarlo specificamente a ciò.
Il bene infatti non viene liberato automaticamente con la nomina di un soggetto terzo nella veste di custode. Terzo custode che comunque, anche dopo l'eliminazione dalla norma dell'autorizzazione giudiziale per l'esercizio dell'attività di gestione e amministrazione, non può considerarsi, una volta nominato, libero di agire autonomamente. Per poter compiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione, dovrà sempre attenersi a precise istruzioni del giudice al riguardo.
Per quanto riguarda il divieto del debitore di stipulare un contratto di locazione sancito dal comma 7, il legislatore pare prevedere la possibilità di contrarre una locazione efficace a tutti gli effetti, anche all'esterno del procedimento esecutivo, in virtù dell'autorizzazione del giudice.
L'ordine di liberazione del nuovo art 560 c.p.c, nel rispetto dei principi di economia e ragionevole durata del procedimento, può qualificarsi come un provvedimento sommario e semplificato destinato alla realizzazione della migliore vendita possibile, sotto i poteri direttivi del giudice, impugnabile dalle parti e dal detentore che non ha titoli per opporsi alla procedura. Esso però non ha natura decisoria o definitiva nei confronti di chi vanta un titolo opponibile, che può agire in seguito in via principale per far accertare il suo diritto o con un'opposizione cognitiva.
Senza soluzione il tema della ultrattività della legittimazione del custode a dare attuazione all'ordine di liberazione nell'interesse di chi si è aggiudicato il bene, quando la sua esecuzione non si è esaurita prima dell'emissione del decreto di trasferimento. Ci si chiede infine se sia ammissibile che il custode liberi il bene immobile se abitato dal debitore, se la liberazione è successiva al decreto di trasferimento e concorre con l'azione del rilascio nei confronti dell'acquirente.
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