Per la Corte d'Appello di Venezia è legittimo il frazionamento forfetario della spesa, ma ai familiari non vanno addebitate le quote di costo delle prestazioni a carico del SSN

di Lucia Izzo - È legittimo porre a carico dei famigliari dell'anziano, malato di Alzheimer e affetto da plurime patologie sanitarie che richiedono cure sanitarie continue, le spese per rette alberghiere qualora l'importo della retta sia conforme alla ripartizione forfettaria degli oneri prevista dalla normativa nazionale e regionale.


Infatti, anche se l'intervento "sanitario-socio assistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, ciò non esclude che le tariffe imposte possano prevedere anche la compartecipazione alla spesa di altri enti o degli utenti. Queste non potranno, tuttavia, essere oggetto di libera pattuizione, poiché la struttura convenzionata/accreditata eroga una prestazione di servizio (assistenza sanitaria obbligatoria), di contenuto predeterminato, in favore del soggetto cui è assicurata ex lege la tutela della salute, affidata al Servizio Sanitario pubblico.


Lo ha precisato la Corte d'Appello di Venezia nella sentenza n. 3793/2019 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso dei familiari (marito e figlio) di una donna, invalida al 100% e affetta anche dal morbo di Alzheimer, che avevano predisposto il suo ricovero in una Casa di Riposo.

Pagamento retta casa di riposo

[Torna su]

In particolare, i due sottoscrivevano l'impegno a provvedere personalmente al pagamento della retta alberghiera e, successivamente, tramite una lettera revocavano l'impegno assunto. La Casa di Riposo otteneva, nei loro confronti in quanto soggetti coobbligati, un decreto ingiuntivo per il versamento delle rette di ricovero.


I familiari, tuttavia, si opponevano (senza esito positivo) al pagamento delle somme eccependo l'insussistenza dell'obbligo a loro carico del pagamento delle rette di ricovero, in quanto il relativo onere sarebbe gravato esclusivamente sul Sistema Sanitario Nazionale.


La Corte d'Appello, investita della decisione, sottolinea come la controversia verta in ordine alla individuazione dei soggetti pubblici e privati sui quali debbono gravare, in tutto od in parte, le spese per prestazioni sanitarie in senso stretto, per prestazioni socio-assistenziali e per prestazioni socio-sanitarie integrate.

Prestazioni socio-assistenziali a favore di anziani non autosufficienti

[Torna su]

In sostanza, si discute se sia o meno consentito discernere, per le prestazioni erogate in regime residenziale o semiresidenziale, la quota di spesa a carico del servizio sanitario pubblico da quella a carico degli enti territoriali locali e degli assisti, nonché se nell'ambito della retta possano distinguersi quote di spesa distinte in relazione a prestazioni di natura diversa, quali la quota per prestazioni "alberghiere" erogate da strutture originariamente convenzionate ed oggi accreditate.


La sentenza, procede a una dettagliata ricognizione dell'evoluzione del quadro normativo in riferimento alla disciplina riservata alle prestazioni socio assistenziali erogate a favore di persone disabili o anziane comunque non autosufficienti.


Nel caso di specie, la prestazione assicurata alla donna è definibile come prestazione ad elevata integrazione sanitaria, essendo quest'ultima sin dal momento del suo accoglimento affetta da plurime patologie invalidanti, per effetto delle quali necessitava di cure sanitarie continue anche da parte di personale specializzato (infermieristico e medico), senza le quali non avrebbe potuto sopravvivere.


L'elemento differenziale tra prestazione socio assistenziale e quella socio-assistenziale "pura", spiegano i giudici, non risiede nella situazione di limitata autonomia del soggetto, non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale, ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione socio-assistenziale.

Ricovero in Casa di Riposo e pagamento della retta

[Torna su]

Tuttavia, l'inscindibilità del trattamento terapeutico rispetto a quello socio-assistenziale cui l'anziana era sottoposta non conduce alla conclusione della nullità del contratto di ricovero stipulato dai familiari, risultando la quota posta a loro carico legittima.


Nel caso di specie è vero che l'intervento "sanitario-socio assistenziale" rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito dal SSR, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, ed è quindi inserita a pieno titolo nell'ambito organizzativo e funzionale del Servizio sanitario pubblico.


Tuttavia, ciò non esclude che le tariffe imposte possano prevedere anche la compartecipazione alla spesa di altri enti o degli utenti, ma esclude solamente che le stesse possano essere oggetto di libera pattuizione, in quanto la struttura convenzionata/accreditata eroga una prestazione di servizio (assistenza sanitaria obbligatoria), di contenuto predeterminato, in favore del soggetto cui è assicurata ex lege la tutela della salute, affidata al Servizio Sanitario pubblico, alle condizioni quali-quantitative ed anche tariffane determinate dal Piano sanitario nazionale e dai Piani sanitari regionali in base alle risorse finanziarie disponibili.


Non sono pertanto ipotizzabili elementi di costo aggiuntivi, variabili a discrezione della struttura convenzionata/accreditata, non ricompresi nella determinazione tariffaria della prestazione sanitaria-socio assistenziale integrata, poiché ciò sarebbe in palese contrasto con la previsione legale della "assistenza sanitaria obbligatoria" l'esercizio della facoltà, rimessa all'ente erogatore del servizio, di subordinare la "prestazione di cura integrata" a un previo accordo di natura privatistica con l'utente avente ad oggetto la determinazione in tutto od in parte del corrispettivo.

Legittima la quota posta a carico dei familiari

[Torna su]

In conclusione, ove ricorrano prestazioni congiunte e indissociabili necessarie ad assicurare la cura e la tutela della salute della persona), è pienamente legittimo il frazionamento "forfetario" della spesa, tra fondo sanitario nazionale e regionale, da un lato, e intervento economico integrativo dci Comuni o dei privati, dall'altro, determinato "in proporzione della incidenza" che rivestono le prestazioni di differente natura, il quale opera pur sempre nell'ambito delle competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al d.Lgs. 502/1992., e s.m.i., e dunque rimane assoggettato ai limiti tariffari previsti per la spesa sanitaria, comprensiva, nel caso di specie, anche delle prestazioni socio-assistenziali integrate.


In sostanza, nella vicenda in esame i giudici del gravame ritengono che l'importo della retta alberghiera relativo alla convenzione conclusa tra la struttura convenzionata/accreditata e i familiari dell'assistita, posta a carico di questi ultimi, sia conforme alla ripartizione forfettaria degli oneri prevista dalla normativa nazionale e regionale.

Parenti tenuti agli alimenti

[Torna su]

L'accordo sottoscritto dal marito e dal figlio dell'assistita è dunque valido, poiché non addebita ai familiari la quota del costo delle prestazioni posto a carico del Servizio sanitario pubblico.


Poiché l'importo della retta alberghiera non eccede la quota di partecipazione alla spesa per prestazioni socio-assistenziali previsto dalla legge, non ha alcuna rilevanza la circostanza che i familiari dell'anziana abbiano manifestato la volontà di recedere dall'impegno assunto.


Infatti, precisa la Corte d'Appello, l'assunzione volontaria da parte del degente (o di chi per lui) dell'obbligazione di pagamento della retta di accoglienza presso la struttura recettiva non esclude che la fonte dell'obbligo è anzitutto normativa, essendo i parenti tenuti agli alimenti, e il contratto sottoscritto dalle parti non prevede la facoltà di recesso unilaterale.


Si ringrazia l'Avv. Silvia Benacchio per l'invio del provvedimento


Scarica pdf Corte d'Appello Venezia, sent. n. 3793/2019

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: