di Lucia Izzo - L'Agente della Riscossione può indifferentemente notificare la cartella di pagamento in via telematica allegando al messaggio PEC un documento informatico oppure mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica").
Inoltre, nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.
- La vicenda: impugnazione cartella di pagamento telematica
- La notifica della cartella di pagamento
- Cartella di pagamento: non necessaria la firma digitale sulla copia informatica
La vicenda: impugnazione cartella di pagamento telematica
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Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quinta sezione civile, nell'ordinanza n. 30948/2019 (sotto allegata), respingendo il ricorso di una società che aveva impugnato una cartella di pagamento, relativa ad accise, notificatagli telematicamente all'epoca da Equitalia.
In particolare, la società assumeva l'inesistenza della predetta notifica, in quanto avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, e riguardante una cartella in origine in formato cartaceo che era stata copiata per immagini su supporto informatico.
La notifica della cartella di pagamento
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Una doglianza che la Cassazione ritiene di respingere. Richiamata la disciplina normativa in materia, gli Ermellini precisano che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica").
E quest'ultima situazione è quella verificatasi nel caso di specie, avendo il concessionario della riscossione provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici), realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.
Per la Cassazione va dunque esclusa la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, in quanto era sicuramente facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico.
Cartella di pagamento: non necessaria la firma digitale sulla copia informatica
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Infondata è anche la doglianza concernente l'omessa sottoscrizione, con firma digitale o firma elettronica qualificata, della cartella di pagamento allegata al messaggio di PEC.
Nessuna norma di legge, spiega la Corte, impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale.
Infine, gli Ermellini ribadiscono che ai sensi dell'art. 22, comma 3, del CAD, "le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta".
E, nel caso di specie, la società ricorrente non ha mai disconosciuto espressamente la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale cartaceo in possesso dell'amministrazione.
Scarica pdf Cass., V civ., sent. 30948/2019• Foto: 123rf.com