La direttiva dell'Unione Europea pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Ue, amplia e rafforza la protezione degli informatori: equiparati lavoratori pubblici e privati, tutela estesa a parenti e colleghi

di Lucia Izzo - La direttiva (UE) 2019/1937 (sotto allegata) riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto UE, i c.d. whistleblower, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 novembre 2019.


La direttiva prende le mosse dal ruolo decisivo degli informatori/whistleblowers, nel segnalare violazioni del diritto dell'UE che ledono il pubblico interesse, nonché quanto alla denuncia e prevenzione di tali violazioni e nella salvaguardia del benessere della società.

Tuttavia, poiché i potenziali informatori sono spesso poco inclini a segnalare inquietudini e sospetti nel timore di ritorsioni, l'UE ritiene doveroso ampliare, disciplinare e rafforzare la loro protezione, anche introducendo canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri.

La direttiva interviene per uniformare la protezione garantita agli informatori nell'Unione e armonizzarla tra i vari settori.


Direttiva whistleblowing da recepire entro fine 2021

[Torna su]

Gli Stati membri dovranno porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 17 dicembre 2021. Per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati dovranno conformarsi all'obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno entro il 17 dicembre 2023.

Gli Stati dell'Unione dovranno recepire quanto stabilito dalla direttiva entro due anni dalla pubblicazione della Direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (quindi entro il 26 novembre 2022) e adottare regole interne entro i suddetti termini al fine di garantire gli standard minimi della Direttiva, fermo restando che in virtù della clausola di non regressione, l'attuazione della Direttiva non potrà comportare in alcun caso una riduzione dell'attuale livello di protezione.

Whistleblowing: ampliati i lavoratori tutelati

[Torna su]

La direttiva amplia la platea dei "segnalatori" protetti. La nuova disciplina si applicherà, senza distinzione, alle persone segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico e che abbiano acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo.

Tra i soggetti tutelati rientrano dunque le persone aventi la qualità di lavoratore, anche autonomo (dunque i professionisti), nonché i dipendenti pubblici, gli azionisti e i membri dell'organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un'impresa (compresi i membri senza incarichi esecutivi), i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti e, infine, qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori.

Proteggere efficacemente gli informatori, si legge nel testo, significa estendere la protezione anche alle categorie di persone che, pur non dipendendo dalle loro attività lavorative dal punto di vista economico, rischiano comunque di subire ritorsioni per aver segnalato violazioni.

Pertanto, si ritiene che le misure di protezione contro la ritorsione debbano applicarsi anche ai facilitatori, ai colleghi di lavoro o parenti delle persone segnalanti che sono in una relazione di lavoro con il datore di lavoro della persona segnalante o il suo cliente o destinatario dei servizi e, infine, ai soggetti giuridici di cui le persone segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un contesto lavorativo.

Whistleblowing: ambito di applicazione

[Torna su]

La direttiva prevede norme minime comuni di protezione delle persone che segnalano violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti relativamente ai seguenti settori: gli appalti pubblici; i servizi, prodotti e mercati finanziari; la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; la sicurezza e conformità dei prodotti; la sicurezza dei trasporti; la tutela dell'ambiente; la vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; la salute pubblica; la protezione dei consumatori; la tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.


Ancora, la disciplina si estende alle violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e alle violazioni riguardanti il mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Agli Stati membri è consentito estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati. Ancora, al direttiva non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale concernente una delle seguenti:

a) la protezione delle informazioni classificate;

b) la protezione del segreto professionale forense e medico;

c) la segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari;

d) norme di procedura penale.

Canali di segnalazione

[Torna su]

I lavoratori dovranno essere incoraggiati dagli Stati membri a segnalare informazioni sulle violazioni, in primis, tramite canali di segnalazione interni laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona segnalante ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni.

Per questo gli Stati membri dovranno assicurarsi che i soggetti giuridici del settore privato (con almeno 50 lavoratori) e del settore pubblico istituiscano canali e procedure per le predette segnalazioni interne. Potranno, invece, essere esentati dall'obbligo i comuni con meno di 10.000 abitanti, o meno di 50 lavoratori, o altri soggetti con meno di 50 lavoratori.

Le procedure dovranno garantire che le segnalazioni interne garantiscano la riservatezza del segnalante e la protezione degli eventuali terzi citati. Inoltre, entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione, al segnalante andrà inviato un avviso di ricevimento.

Viene, inoltre, previsto che si debba individuare un termine ragionevole per dare un riscontro, non superiore a tre mesi a far data dall'avviso di ricevimento della segnalazione, oppure, se non è stato inviato alcun avviso alla persona segnalante, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dall'effettuazione della segnalazione.

Viene prevista la possibilità di procedere a segnalazioni mediante canali esterni, dopo che siano stati utilizzati i canali interni di segnalazione, oppure effettuando direttamente una segnalazione tramite i suddetti canali che le autorità pubbliche saranno tenute a istituire, designando le autorità competenti per ricevere, fornire un riscontro e dare seguito alle segnalazioni.

Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

[Torna su]

La direttiva disciplina, altresì, gli obblighi di riservatezza, precisando che gli Stati membri debbano assicurare che l'identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Altrettanto vale per qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità della persona segnalante. La divulgazione dell'identità della persona segnalante e di qualsiasi altra informazione è ammessa solo qualora ciò rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o nazionale nel contesto di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta.

Ancora, ogni trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della direttiva, compresi lo scambio e la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrà esser effettuato nel rispetto della normativa dettata dal GDPR e dalla direttiva (UE) 2016/680.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

Divieto di ritorsione

[Torna su]

Gli Stati membri, si legge nella direttiva, dovranno adottare le misure necessarie per garantire che i segnalatori siano protetti da qualsiasi forma di ritorsione, che dovrà essere vietata, anche qualora si tratti di minacce o tentativi di ritorsione.

Corposo l'elenco delle misure ritorsive da contrastare, nelle quali rientrano: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; l'imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito.

Misure di sostegno

[Torna su]

Gli Stati membri, inoltre, dovranno provvedere affinché i whistleblower abbiano accesso, a seconda dei casi, a misure di sostegno, comprese informazioni e consulenze esaustive e indipendenti, facilmente accessibili al pubblico e a titolo gratuito, sulle procedure e i mezzi di ricorso disponibili in materia di protezione dalle ritorsioni e sui diritti della persona coinvolta nonché a un'assistenza efficace da parte delle autorità competenti dinanzi a qualsiasi autorità pertinente associata alla loro protezione dalle ritorsioni.

Ancora, viene riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di un procedimento penale e di un procedimento civile transfrontaliero, nonché, in conformità del diritto nazionale, al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di ulteriori procedimenti e a consulenze legali o altri tipi di assistenza legale.

Scarica pdf Direttiva (UE) 2019/1937 Whistleblowing

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: