di Annamaria Villafrate - La Corte d'Appello dell'Aquila, chiamata a pronunciarsi in seguito al rinvio della Cassazione, con sentenza n. 1888/2019 (sotto allegata) ritiene che apostrofare con tono denigratorio su una pagina Facebook un pittore con il termine "imbianchino", integra il reato di diffamazione che come tale legittima il risarcimento in favore della persona offesa, dopo aver valutato la sussistenza e l'intensità di specifici parametri di riferimento.
- Il caso: le offese su Facebook
- La richiesta di risarcimento danni
- Dare dell'imbianchino a un pittore è reato di diffamazione
Il caso: le offese su Facebook
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Sulle pagine del profilo Facebook di un candidato consigliere comunale vengono rivolte le frasi seguenti offensive nei confronti di un pittore: "L'uomo in carriera è l'agorafobico imbianchino." Il destinatario di tali parole, riconoscendosi nel personaggio descritto sulla pagina querela
gli autori e si costituisce parte civile. Per il Tribunale adito "ciò che integra gli estremi della diffamazione è l'espresso riferimento alla patologia del (…) e che non è consentito il ricorso alla terminologia in quanto non giustificata da alcuna tematica di interesse pubblico e non ravvisabile alcun diritto alla divulgazione di tale notizia che costituisce un dettaglio assolutamente trascurabile e che si percepisce volto a sminuire la valenza della persona cui è riferito" . La sentenza si conclude con la condanna per reato di diffamazione, la condanna alla multa, al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile.La richiesta di risarcimento danni
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La sentenza però viene impugnata e la corte d'appello assolve l'imputato perché il fatto non sussiste.
La parte civile però impugna la sentenza in Cassazione, che invece accoglie il ricorso, rinviando al giudice civile. A questo punto la causa viene riassunta per ottenere il risarcimento dei danni da lesione alla reputazione, di natura non patrimoniale, da quantificarsi in via equitativa. Il convenuto in riassunzione si costituisce resistendo alle istanze relative all'an e al quantum.
Dare dell'imbianchino a un pittore è reato di diffamazione
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La Corte d'Appello dell'Aquila con sentenza n. 1888/2019 prima di tutto "reputa offensive della reputazione e del decoro dell'attore (incontestatamente pittore) le espressioni "agorafobico imbianchino, ex incorruttibile rosso, apprendista (...), già pluridecorato ritrattista rionale" usate dal (...) all'evidente scopo di denigrarne la figura sul piano professionale e anche personale, dati i riferimenti alla sua passata incorrutibilità, evidentemente messa in dubbio su Facebook (...)".
"Quanto alla diffamazione della figura professionale non c'è dubbio sulla portata oggettivamente offensiva delle espressioni "imbianchino" e "ritrattista rionale", soprattutto la prima, ove riferite, come avvenuto, a un pittore di professione. L'espressione "agorafobico" è invece quella che meno offende la figura dell'attore, che non ha fatto mistero di soffrire di detta patologia."
Per questo la Corte ritiene che sia da accogliere la domanda risarcitoria avanzata, in quanto la parola "imbianchino" risulta da sola lesiva e produttiva di sofferenze morali, a causa del paragone gratuito del pittore a chi invece usa la vernice per affrescare le abitazioni.
Appurata quindi la natura diffamatoria delle parole rivolte al pittore da una pagina Facebook, la Corte, nel quantificare il danno indica i criteri di riferimento, individuandoli nei seguenti parametri: la notorietà di chi effettua la diffamazione; il ruolo o la carica pubblica ricoperta dalla vittima; l'eventuale reiterazione dell'offesa; la gravità dell'insulto in considerazione del contesto in cui viene espressa; l'entità della diffusione dei termini diffamatori; lo spazio delle stesse; la loro risonanza mediatica e infine l'intensità dell'elemento soggettivo con cui è stato commesso il fatto.
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Scarica pdf Corte Appello Aquila n. 1888-2019• Foto: 123rf.com