- Il reato di omessa dichiarazione contestato
- Patteggiamento escluso: la decisione n. 47287/2019 della Cassazione
- La massima della Cassazione
Il reato di omessa dichiarazione contestato
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Nel caso oggetto di decisione, il Tribunale ha applicato, a norma dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di un anno e quattro mesi di reclusione in ordine al reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso quale legale rappresentante della società con riferimento alla dichiarazione I.V.A. per l'anno di imposta 2012.
La sentenza impugnata ha omesso di disporre confisca.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello ha presentato ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione di legge per inapplicabilità, nella specie, del rito del patteggiamento per difetto dei presupposti previsti dall'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nonché mancata applicazione della confisca obbligatoria.
In sintesi, veniva dedotto che l'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 esclude la possibilità di accedere al rito di cui all'artt. 444 e ss. cod. proc. pen. quando non vi sia stato integrale pagamento del debito o ravvedimento operoso, e che tale violazione determina l'illegalità della pena.
Patteggiamento escluso: la decisione n. 47287/2019 della Cassazione
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Il Collegio condivide la tesi del Procuratore generale ricorrente e annulla la sentenza, affermando che «per i reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, il rito speciale previsto dall'art. 444 e ss. cod. proc. pen. deve ritenersi ammissibile, a norma dell'art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, solo quando, pur non sussistendo più i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 13 d.lgs. cit., i debiti tributari sono stati comunque estinti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».
Ugualmente per quanto attiene al secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione della confisca obbligatoria: «a norma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».
La Suprema Corte ha ricordato che i problemi di ammissibilità del c.d. "patteggiamento", per i delitti di cui agli artt. 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non si pongono quando il pagamento del debito tributario dà luogo ad una causa di non punibilità a norma dell'art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000, perché in tal caso il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione, in linea con quanto disposto dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
In sostanza, mettendo a confronto gli elementi costituivi della circostanza di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 (la cui verificazione è presupposto per l'accesso al rito del c.d. "patteggiamento"), e gli elementi costitutivi della fattispecie integrante la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo d.lgs., per i reati previsti dagli artt. 10-bis, 10-ter e 10- quater, comma 1, emerge una totale sovrapposizione.
Per i reati appena indicati, l'estinzione integrale dei debiti tributari prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado dà luogo alla causa di non punibilità, in quanto prevista da una norma che è speciale rispetto a quella relativa alla circostanza attenuante ad effetto speciale: ed infatti, in presenza dei medesimi presupposti, mentre l'art. 13-bis, comma 1, prevede la diminuente per tutti i reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, l'art. 13, comma 1, si riferisce ad un sottoinsieme di fattispecie comprese in quella categoria, prefigurando una causa di non punibilità esclusivamente per i delitti di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1.
Di conseguenza, per i reati appena indicati, l'integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado non può mai costituire presupposto per l'accesso al rito del c.d. "patteggiamento" perché, se si verifica, dà luogo, in ogni caso, alla causa di non punibilità.
Diversamente deve ritenersi con riferimento ai reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000: per questi delitti, è da ritenere che l'accesso al rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. sia subordinato al verificarsi della circostanza di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.
La massima della Cassazione
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L'integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione dell'apertura del dibattimento di primo grado non può mai costituire presupposto per l'accesso al rito del c.d. "patteggiamento" perché, se si verifica, dà luogo, in ogni caso, alla causa di non punibilità.Per i reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000 l'accesso al rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen. è subordinato al verificarsi della circostanza di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 (la cui verificazione è presupposto per l'accesso al rito del c.d. "patteggiamento"), cioè se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Fulvio Graziotto è avvocato in Sanremo, Imperia
http://www.studiograziotto.com/
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