Per la Cassazione, il giudice può compensare le spese solo in presenza di una soccombenza reciproca, non se la domanda è interamente accolta

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 31288/2919 (sotto allegata) ribadisce un principio già chiaramente espresso dall'art. 92 c.p.c.

Il giudice può compensare le spese tra le parti solo se le pretese contrapposte di entrambi vengono rigettate a loro svantaggio.

Riconoscimento assegno invalidità civile

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Il Tribunale omologa come da C.T.U., un accertamento tecnico preventivo relativo ai requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile dell'istante, compensando senza motivazione alcuna le spese del procedimento.

Compensazione spese anche senza soccombenza reciproca?

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L'istante ricorre quindi in Cassazione contestando la decisione sulla compensazione delle spese deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c, la carenza e l' illogicità della motivazione.

Per il ricorrente infatti solo l'Inps è risultato soccombente, che con la sua condotta ha costretto l'istante a rivolgersi al giudice. Inoltre evidenzia come "l'art. 92 c.p.c., prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti solo in caso di soccombenza reciproca, quando, cioè, sia ravvisabile una pluralità di pretese contrapposte rigettate a svantaggio di entrambi gli istanti, mentre nella specie il giudice ha accolto in toto le domande proposte da parte istante che è risultata invalida civile nella misura dell'82%." L'INPS resiste con controricorso.

Istanza invalidità accolta: il giudice non può compensare le spese

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento accoglie il ricorso chiarendo che "in relazione al necessario coordinamento tra condanna alle spese di lite e soccombenza, è stato affermato che - Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c., dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa".

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Scarica pdf Cassazione n. 31288-2019

Foto: 123rf.com
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