Mantenimento ordinario dei figli non autonomi, criteri per la determinazione e quantificazione dell'assegno, evoluzione giurisprudenziale e dottrinale
Avv. Matteo Santini - L'articolo 337 ter, comma 4°, del codice civile stabilisce come criterio prioritario in materia di mantenimento dei figli quello del mantenimento diretto.

Il versamento di un assegno è quindi considerato come ipotesi residuale derivante dalla necessità eventuale di dover ricondurre ad un canone di proporzionalità il rapporto tra i contributi a carico dei genitori; e, in quest'ultimo ambito, trova collocazione una specifica disciplina per la determinazione del quantum, nella parte in cui la norma elenca i criteri ai quali deve attenersi il giudice.

Mantenimento figli: i criteri per la determinazione e quantificazione

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Accertato l'an, il criterio valutativo della quantificazione andrà individuato:

1. nelle esigenze della prole;

2. nel tenore di vita precedentemente goduto da questa;

3. nei tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4. nelle risorse economiche di entrambi i genitori;

5. nella valenza economica dei compiti domestici e di cura in capo ad ognuno di essi.

I suddetti elementi sono da considerarsi come strumenti limitativi alla discrezionalità del giudice ed anche all'autonomia negoziale dei genitori, in quanto anche in base ad essi sarà valutato il rispetto del canone proporzionale.

È' doveroso sottolineare, la mancata previsione dell'assegnazione della casa familiare tra i criteri in analisi, in quanto di questa teneva debito conto l'art. 155 quater, comma 2°, c.c. che impone al giudice di considerare la suddetta assegnazione e l'eventuale titolo di proprietà nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, non essendo contestabile che il godimento della casa familiare costituisca un valore economico che debba esser considerato ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il mantenimento dei figli.

Il parametro relativo all'esigenza della prole

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Introduce un concetto più ampio rispetto a quello di mantenimento; nelle esigenze, è compreso tutto ciò che serve all'istruzione, allo sport, all'educazione, all'esercizio della vita di relazione ed alle attività di svago: aspetti, questi, che sono da commisurarsi al vivere quotidiano.

Queste esigenze e le relative voci di spesa, devono dedursi dalle precedenti esperienze di vita del figlio, dall'ambiente in cui lo stesso ha vissuto, dalla fascia socioeconomica di appartenenza dei genitori, dalle aspirazioni ed inclinazioni della prole.

Il tenore di vita goduto dai figli

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Altro criterio essenziale da tenere in considerazione ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento è quello del tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
In realtà, seppure l'art. 337 ter c.c. intenda assicurare al figlio un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto precedentemente e non già meramente dignitoso, il tenore di vita goduto nella fase fisiologica del rapporto genitoriale non è parametro di riferimento assoluto, ma mero criterio orientativo. Infatti, le medesime sostanze che erano destinate a mantenere un nucleo familiare unico, dovranno essere sufficienti al sostentamento di due nuclei distinti; e, per l'effetto, qualora la separazione comporti la riduzione del reddito di entrambi, il precedente tenore non potrà essere mantenuto da nessuno dei due e, quindi, neppure dai figli.
Parte della dottrina ha evidenziato come il criterio del tenore di vita possa non riferirsi alle effettive ricchezze dalla famiglia, ponendo in evidenza la possibile incidenza negativa del lusso sull'educazione del minore.

Risorse economiche dei genitori

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Strettamente connesso al criterio del tenore di vita è evidentemente quello relativo alle risorse economiche dei genitori intese come l'insieme delle sostanze comprensive dei cespiti appartenenti ad entrambi, nonché di ogni altra utilità concorrente alla loro capacità contributiva. Il riferimento alle risorse economiche operato dalla norma, non è, però, limitato a quelle attuali, venendo in considerazione, così come affermato in giurisprudenza , anche quelle potenziali; e ciò in quanto grava sui genitori l'obbligo di prodigarsi per ottenere le sostanze necessarie a fornire un contributo di mantenimento adeguato.
Peraltro, in dottrina non si omette di osservare come, sebbene i criteri siano riferibili alle potenzialità economiche delle parti e non di soggetti terzi, le risorse economiche delle famiglie di origine dei genitori possono comunque costituire un elemento ulteriore, esterno, che contribuisca alla valutazione complessiva delle situazioni patrimoniali specie quando nel corso della fase fisiologica del rapporto familiare gli aiuti e gli interventi economici delle famiglie di origine abbiamo avuto un carattere costante, abituale o assiduo.

Tempi di permanenza presso ciascun genitore

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Altro criterio essenziale ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli e' quello relativo ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, imponendo di tener conto di questo fattore in ragione delle spese maggiori o minori che comporta una maggiore o minore permanenza dei figli presso ciascun genitore.

La valenza dei compiti domestici e di cura

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Il criterio anzidetto, è strettamente correlato a quello che impone, di considerare la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, con chiaro riferimento all'equiparazione del lavoro domestico a quello professionale, in armonia con il precetto di cui all'art. 148, comma 1°, c.c. , nonché al sistema del mantenimento diretto.
Si vuole così dare rilievo anche ai sacrifici, in termini di energia e tempo, che il genitore deve affrontare quotidianamente .
Vanno quindi considerate, ai fini della determinazione degli impegni economici di ciascun genitore, non solamente le spese vive da questi affrontate nei periodi di permanenza dei figli presso di loro (ciò che potrebbe essere espresso in termini di "perdite" subite, come ad esempio le spese per il vitto, il trasporto, le cure ordinarie, la baby sitter, ecc.), bensì anche l'eventuale sacrificio che sul piano lavorativo si affronta dedicandosi in prima persona alla cura della prole, come ad esempio la compressione, la riduzione dei tempi da dedicare al lavoro: ciò che ha una immediata evidenza sul piano economico e che potrebbe esprimersi come mancato guadagno.

Le spese di carattere straordinario

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Da ultimo, occorre considerare come le esigenze della prole comportino, accanto alle spese ordinarie, impegni di spesa di natura e carattere straordinario che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli. Al riguardo, la Giurisprudenza di Legittimità esclude che possano computarsi aprioristicamente nell'ammontare dei contributi a carico di un genitore, asserendo che la loro inclusione in via forfettaria può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello di adeguatezza del mantenimento, potendo tradursi in un pregiudizio per la prole .
In materia di spese straordinarie esiste una copiosa elaborazione giurisprudenziale oltre a numerosi protocolli di intesa sottoscritti tra i tribunali e i vari consigli dell'ordine degli avvocati che prevedono una suddivisione tra spese straordinarie cosiddette necessarie e spese straordinarie non necessarie intendendosi come necessarie quelle spese che ai fini della sostenibilità non richiedono il previo consenso delle parti e che obbligano entrambi genitori a partecipare alla spesa secondo la quota stabilita dal tribunale. Al contrario, le spese straordinarie non necessarie, ai fini della loro sostenibilità e soprattutto ai fini della loro rimborsabilità necessitano del previo consenso alla spesa da parte di entrambi genitori. Appartengono a quest'ultima categoria le spese connesse ai viaggi, alle spese ludiche e allo sport.

Vedi anche le guide:

- Il mantenimento dei figli minori

- Il mantenimento dei figli maggiorenni

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