di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 31010/2019 della Cassazione (sotto allegata) respinge il ricorso dell'Inps, ribadendo un principio già sancito dalle SU n. 23397/2016, il quale sancisce che, se nei cinque anni successivi alla notifica della cartella l'Istituto Nazionale di Previdenza non procede alla riscossione coattiva del credito previdenziale o non provvede a notificare alcun atto interruttivo il relativo diritto cade in prescrizione.
Cartella esattoriale prescritta
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La Corte d'appello respinge l'impugnazione dell'INPS avanzata nei confronti della sentenza di primo grado che ha accolto l'opposizione della socia di una S.a.s a una cartella esattoriale perché ormai prescritta, in quanto tra il momento della notifica alla società del verbale di accertamento e quello della cartella di pagamento erano trascorsi dieci anni.
Disattesa quindi l'eccezione di prescrizione decennale avanzata dell'INPS ai sensi dell'art. 2953 c.c il quale dispone che: "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni."
Il ricorso dell'Inps
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Ricorre in Cassazione l'Inps contestando la sentenza della Corte d'Appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 commi 9 e 10 della legge n. 335/1995 in relazione all'art. 2953 c.c.
Prescrizione cartella Inps 5 anni
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La Cassazione, con ordinanza n. 31010/2019 respinge il ricorso dell'Istituto nazionale di previdenza perché infondato. Spiegando in termini più semplici il principio sancito dalle Sezioni Unite n. 23397/2016, seguita dalla Cassazione n. 21704/ 2018 gli Ermellini ribadiscono che: "se nell'arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l'intervenuta prescrizione anche l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 618-bis c.p.c. in materia di previdenza), che tende a contestare l'an dell'esecuzione e, come è noto, uno dei «vizi » che giustificano il ricorso all'art. 615 c.p.c. è proprio l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo."
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