di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 48615/2019 della Cassazione (sotto allegata), nel sottolineare la differenza esistente tra reato di danneggiamento e reato di deturpamento o imbrattamento chiarisce che il primo illecito penale si distingue dal secondo perché il danno non è rappresentato da una semplice modificazione estetica del bene, in quanto ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce l'uso da parte del proprietario, rendendo necessario un intervento di ripristino. Per questo va condannata l'imputata che con la chiave riga il cofano di un'auto. Il graffio infatti costituisce una lesione non temporanea o superficiale dell'integrità del veicolo, idonea a diminuire la protezione del mezzo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione.
- Danneggiamento aggravato
- Il ricorso dell'imputata
- Rigare con la chiave un'auto integra reato di danneggiamento
Danneggiamento aggravato
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La Corte d'Appello riformando parzialmente la decisione del giudice di primo grado, al termine di un giudizio abbreviato condanna l'imputata alla pena di 1000 euro di multa perché responsabile del reato di danneggiamento aggravato previsto dall'art. 635 c.p che punisce "Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili ...".
Il ricorso dell'imputata
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I difensori dell'imputata ricorrono in Cassazione per la contraddittorietà e la illogicità della sentenza del giudice d'Appello, che non ha assolto l'imputata nonostante:
- la lieve entità del danno;
- la lievità della condotta consistita in un mero graffio al cofano all'auto della persona offesa;
- la remissione della querela;
- l'avvenuto risarcimento del danno;
- e l'esiguità del danno, che non ha compromesso la funzionalità del bene.
Il giudice inoltre non ha erroneamente accolto le doglianze relative dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, visto che il veicolo è rimasto sempre sotto il controllo del proprietario.
Rigare con la chiave un'auto integra reato di danneggiamento
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La Cassazione con sentenza n. 48615/2019 dichiara il ricorso inammissibile in quanto i motivi del ricorso tendono a reiterare la valutazione di questioni già esaminate e decise in sede di merito. Gli Ermellini però tengono a precisare come la corte di merito abbia correttamente ricondotto la condotta dell'imputata a "danneggiamento" in quanto il cofano della macchina rigato dalla chiave ha reso necessario un intervento di ripristino.
La Corte infatti precisa che il collegio ha più volte chiarito che:"il reato di danneggiamento di cui all'art. 635 cod. pen. si distingue, sotto il profilo del "deterioramento", da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall'art. 639 cod. pen. perché mentre il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della "res" il cui aspetto originario, quindi, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile."
In un caso simile a quello di specie la Corte ha ritenuto infatti che lo sfregio a una vettura cagionato da una chiave non può essere considerata una mera lesione estetica del mezzo, risolvibile con una semplice azione di ripulitura. Essa rappresenta piuttosto "una lesione non temporanea o superficiale dell'integrità del veicolo, in quanto idonea a diminuire immediatamente la protezione del medesimo dai fenomeni atmosferici e di ossidazione."
Non regge neppure la versione fornita dalla difesa relativa alla mancata esposizione del bene alla pubblica fede. L'auto infatti, come risulta dalle testimonianze, non è rimasta sempre sotto il diretto controllo del proprietario. Il danneggiamento infatti si è verificato mentre costui si trovava all'interno di una gelateria. Solo quando veniva avvisato da uno dei testimoni di quello che era appena accaduto, il proprietario usciva dalla gelateria e si dirigeva verso la sua auto per chiedere spiegazioni all'imputata di quanto aveva fatto. L'esposizione alla pubblica fede quindi si è verificata in quanto l'auto si è trovata in una situazione per cui un numero indeterminato di persone potevano venirne in contatto.
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