di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 31411/2019 (sotto allegata) la Cassazione rigetta il ricorso di un Comune, confermando così la decisione di secondo grado, la quale ha a sua volta confermato quella del giudice di pace che ha annullato la contravvenzione per eccesso di velocità al conducente perché l'autovelox si trovava sul senso di marcia sbagliato, perché diverso da quello indicato nel provvedimento del Prefetto.
- Violazione art. 142/8 del Codice della Strada
- Il ricorso del Comune
- Nulla la multa se l'autovelox si trova sul senso di marcia sbagliato
Violazione art. 142/8 del Codice della Strada
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Un utente della strada ricorre al Giudice di pace per contestare il processo verbale che gli è stato elevato dalla Polizia Municipale, per violazione dell'art. 142/8 del C. d. S. Il Comune si costituisce in giudizio contestando la domanda, producendo documentazione, avanzando ulteriori richieste istruttorie e concludendo per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di causa. Il Giudice di Pace disattende le richieste istruttorie del Comune, accoglie l'opposizione del conducente annulla il verbale di contravvenzione impugnato.
Il Comune appella la sentenza ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e chiedendo la riforma integrale della decisione del Giudice di Pace. Il conducente si costituisce in giudizio e chiede il rigetto dell'appello. Il Tribunale, in qualità di giudice del gravame rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, perché l'autovelox era stato posizionato sul lato destro della carreggiata, anziché sul lato sinistro come invece autorizzato dall'Ente proprietario della strada.
Il ricorso del Comune
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Il Comune ricorre in Cassazione contestando:
- con il primo motivo la mancata ammissione, senza motivazione alcuna, della prova testimoniale tempestivamente richiesta su un fatto decisivo della controversia;
- con il secondo la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto illegittimo il posizionamentodell'autovelox sul lato destro anziché sul lato sinistro della strada, senza tenere presente che tenendo presente che l'art. 4 del DI n. 121/202, convertito con legge n. 168/ 2002 "conferisce al Prefetto la competenza di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocità senza che sia specificato il senso di marcia. Nel caso specifico, poi, il Prefetto aveva autorizzato l'installazione di due manufatti prefabbricati contenenti strumenti fissi per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito lungo il tratto di strada Statale (...) lato sinistro direzione di marcia e (…) lato destro direzione di marcia (…)."
Nulla la multa se l'autovelox si trova sul senso di marcia sbagliato
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La Cassazione con sentenza n. 31411/2019 rigetta il ricorso del Comune. Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché il tribunale ha motivato il rigetto della testimonianza richiesta dall'Ente e perché il Comune non indica la ragione per la quale l'ammissione di tale prova sarebbe risultata decisiva ai fini del decidere.
Per quanto riguarda il motivo del ricorso che ha a che fare con la posizione dell'autovelox, gli Ermellini lo ritengono infondato in quanto: "lo stesso ricorrente riconosce, l'apposizione del prefabbricato contenente uno strumento per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito, era stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia ma veniva realizzata per un solo senso di marcia apponendo il prefabbricato di rilevazione in una carreggiata opposta al senso di marcia indicato nel provvedimento di autorizzazione. Il Comune (...), insomma, ha ritenuto di collocare un semplice prefabbricato considerandolo, e non lo avrebbe potuto fare, operativo per entrambi i sensi di marcia, senza tenere conto che il prefabbricato installato, per il senso stesso dell'autorizzazione, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia ma non anche, come è avvenuto, nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta. Piuttosto, era necessario che fosse installato altro rilevatore per il contrapposto senso di marcia corredato da ogni elemento di identificazione e preventivamente segnalato, con appositi cartelli, opportunamente collocati nello stesso senso di marcia."
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Cassazione n. 31411-2019• Foto: 123rf.com