di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 11160/2019 ha chiesto alle Sezioni Unite della Cassazione di specificare i casi in cui opera il divieto di utilizzo dei risultati delle intercettazioni, fornendo la corretta interpretazione del limite specificato dall'art 270 c.p.p.
Ecco come hanno risposto le Sezioni Unite Penali nell'informazione provvisoria n. 25 (sotto allegata):
- Il contrasto da risolvere sulle intercettazioni
- Il divieto di utilizzo previsto dall'art. 270 c.p.p.
- Sezioni Unite: niente divieto per i reati connessi
Il contrasto da risolvere sulle intercettazioni
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L'ordinanza n. 11160/2019 chiede alle SU di risolvere il seguente quesito giuridico, ossia se il divieto di utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state autorizzate (art 270 c.p.p), è applicabile anche a quei reati per i quali in origine non sono state disposte, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico, che però emergono durante le stesse.
Il divieto di utilizzo previsto dall'art. 270 c.p.p.
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Il quesito è fondamentale per interpretare correttamente l'art 270 c.p.p il quale, al comma 1 in particolare, dispone che: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza."
Sezioni Unite: niente divieto per i reati connessi
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Le Sezioni Unite, come da informazione provvisoria n. 25 (sotto allegata), rispondono al quesito disponendo che il divieto di utilizzo dei risultati delle intercettazioni sancito dall'art 270 c.p.p in procedimenti diversi da quelli per i quali il giudice le ha autorizzate, a meno che non risultino indispensabili per accertare delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, non si applica ai reati connessi previsti dall'art 12 c.p.p. a quelli per i quali in origine è stata autorizzata, sempre che rientrino nei limiti di ammissibilità sanciti dalla legge.
Leggi anche: Le intercettazioni
Cassazione informazione provvisoria n. 25-2019.pdf