Chi è il comodatario, quali diritti e obblighi ha, quali spese può farsi rimborsare, quando deve restituire il bene e che succede se lo concede a terzi
Avv. Marco Sicolo - Il comodatario è il soggetto che riceve un bene in comodato, con l'obbligo di restituirlo al comodante ad una certa scadenza o dopo che ne ha fatto l'uso pattuito.

Chi è il comodatario

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La figura del comodatario è compiutamente disciplinata dal capo XIV del libro quarto del codice civile (artt. 1803-1812).

In linea generale, tale soggetto è considerato quale detentore qualificato del bene, titolare di un diritto personale di godimento sullo stesso e legittimato all'azione di reintegrazione ma non a quella di manutenzione, né all'acquisto per usucapione.

Gratuità del comodato

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Come noto, il comodato è un contratto essenzialmente gratuito (cfr. art. 1803 ult. comma), perché non è prevista la corresponsione da parte del comodatario di alcun corrispettivo a fronte della consegna del bene, sebbene sia configurabile anche il c.d. comodato oneroso (v., a questo proposito, la nostra guida generale sul comodato).

Ad ogni modo, la disciplina normativa prevede alcuni precisi obblighi in capo al comodatario, laddove invece il comodante esaurisce il suo impegno essenzialmente con la consegna e con il rispetto del libero godimento del bene da parte del comodatario.

Obblighi del comodatario

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L'art. 1804 c.c. individua compiutamente i principali obblighi del comodatario, che in primo luogo è tenuto "a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia".

A questo proposito, è importante notare che il comodatario è libero di eseguire anche gli interventi di ordinaria manutenzione che egli ritenga utili, ma le relative spese rimangono a suo carico (art. 1808, 1° comma) ed egli non può chiedere, in relazione alle stesse, alcun rimborso al proprietario, né agire contro questi lamentandone l'ingiustificato arricchimento (cfr. le sentenze della Corte di Cassazione nn. 16063/18 e 13339/2015). In tali casi, al comodatario residua solo lo ius tollendi, relativamente a quegli interventi che configurino addizioni.

Spese straordinarie

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Quanto agli interventi di manutenzione straordinaria realizzati dal comodatario sul bene di proprietà del comodante, il secondo comma dello stesso articolo prevede il diritto al rimborso solo nel caso in cui tali spese possono essere qualificate come necessarie e urgenti.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il comodatario rimane libero di affrontare spese straordinarie anche quando non presentino i caratteri della necessità ed urgenza, ma in tal caso non può chiederne il rimborso al comodante (cfr. Cass., ord. n. 15699/18).

Locazione da parte del comodatario

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Tornando all'analisi degli obblighi dei principali obblighi del comodatario, di cui all'art. 1804 c.c., il secondo comma di tale norma vieta a quest'ultimo di concedere il godimento del bene a un terzo senza il consenso del comodante.

Pertanto, nel caso di comodato su beni immobili, non è esclusa a priori la possibilità, per il comodatario, di concedere il bene in locazione a terzi, ma è previsto a suo carico solo l'onere di ottenere l'autorizzazione in tal senso da parte del proprietario.

Sul tema, è meritevole di attenzione una recente modifica nella disciplina fiscale di tale eventualità, poiché non sono pochi, nella pratica, i casi concreti in cui un soggetto (solitamente, un genitore) conceda in comodato un immobile a un altro soggetto (un figlio) al fine di garantirgli un'entrata economica periodica, attraverso la locazione di tale bene a un terzo.

Ebbene, fino a poco tempo fa i redditi derivanti da tale locazione venivano in ogni caso imputati al comodante, come redditi fondiari, anche se percepiti dal comodatario. Adesso, invece, almeno per le locazioni brevi (non superiori a 30 gg.), il titolare di tali redditi è considerato il comodatario, che li percepisce come redditi diversi (come stabilito dal D.L. 50/17, conv. in L. 96/17, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E/2017, in conseguenza dell'assimilazione di tale situazione alla sub-locazione propriamente detta).

La restituzione immediata del bene

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Nel caso in cui il comodatario non rispetti gli obblighi sopra descritti (custodia del bene, uso secondo quanto pattuito e divieto di locazione senza consenso), egli sarà tenuto, a richiesta del comodante, alla restituzione immediata della cosa e al risarcimento del danno (art. 1804 c.c., ultimo comma).

Parimenti, egli dovrà restituire il bene a richiesta (senza, però, dovere alcun risarcimento) anche prima della scadenza del termine, quando il contratto non preveda alcun termine o uso determinato (art. 1810) o in caso di urgente e imprevisto bisogno del comodante (art. 1809), ma sul punto la giurisprudenza tende a tutelare le esigenze abitative del comodatario e della sua famiglia (v., in proposito, la nostra guida generale sul comodato).

L'immediata restituzione del bene può, inoltre, essere chiesta dal comodante agli eredi in caso di morte del comodatario, anche prima della scadenza del termine.

Ricordiamo, infine, che il comodatario ha diritto al risarcimento per ogni danno che derivi da vizi della cosa che erano noti al proprietario e di cui non era stato informato.


Per ulteriori approfondimenti, vedi anche: Guida al comodato d'uso e Guida al contratto di comodato con fac-simile


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