Breve guida al ricorso per decreto ingiuntivo, uno strumento rapido, efficace e poco costoso a disposizione del creditore per il recupero dei propri crediti

di Chiara Ruggiero - Il decreto ingiuntivo è stato introdotto all'interno del nostro ordinamento nel lontano 1922.

Decreto ingiuntivo o ingiunzione di pagamento

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Esso viene visto come un procedimento rapido, efficace e poco costoso che viene messo a disposizione del creditore per recuperare il proprio credito.

Attualmente questo strumento viene qualificato come il più importante tra tutti i procedimenti sommari, in quanto mediante il suo utilizzo possono essere soddisfatti innumerevoli diritti di credito.

Art. 633 c.p.c.

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Secondo l'art.633 c.pc. il procedimento d'ingiunzione può essere utilizzato per le domande di condanna che hanno ad oggetto:

- il pagamento di una somma di denaro liquida (già determinata o determinabile nel suo ammontare).

- la consegna di una determinata quantità di cose fungibili. Per cose fungibili possiamo intendere ad esempio: una quantità di legna da ardere, ecc.

- la consegna di una cosa mobile determinata, es: un certo quadro

Da tutto ciò possiamo desumere che l'ambito di applicazione di questo procedimento è molto vasto.

Qualifica del procedimento d'ingiunzione

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Esso viene visto come un procedimento speciale, ma allo stesso tempo anche sommario, in quanto superficiali, perchè caratterizzato da un accertamento inaudita altera parte.


Si definisce un accertamento "inaudita altera parte" in quanto il giudice emette il decreto senza "ascoltare" le ragioni del debitore, ma solo ed esclusivamente quelle del creditore.

L'ingiunto viene a conoscenza dell'emissione di un decreto che verte nei suoi confronti solo mediante la notificazione dell'ufficiale giudiziario.

Secondo l'art.643 comma 2 c.p.c. il ricorso e il decreto vengono notificati per copia autentica, mentre gli originali rimangono depositati in cancelleria.

Decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo

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Nel caso in cui il decreto ingiuntivo non sia provvisoriamente esecutivo la notificazione deve avvenire nell'arco temporale di 60 giorni dal deposito del decreto in cancelleria. I giorni aumentano a 90 nel caso in cui la notifica deve essere fatta fuori dal territorio italiano. In caso di difetto esso diventa inefficace, anche se la domanda può essere riproposta.

Il termine per la sua riproposizione è perentorio, in quanto soggetto alla sospensione feriale.

Cosa succede in caso di mancata notifica?

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Nell'ipotesi di mancata notifica del decreto, la parte alla quale non è stato notificato nessun decreto d' ingiunzione, entro il termine di 60 giorni dalla sua emissione, può richiedere mediante ricorso al giudice, che ha pronunciato il decreto, la dichiarazione d'inefficienza (art.188 c.p.c) .

Se si verifica questo specifico caso il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti davanti a sè ed anche il termine entro il quale il ricorso e il decreto devono essere notificati alla controparte .

La notificazione viene fatta:

- nel domicilio eletto dal creditore, se avviene entro l'anno della pronuncia

- personalmente alla parte se è fatta posteriormente

Una volta sentite le parti il giudice:

- dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo a tutti gli effetti mediante un ordinanza che non può essere impugnata;

- rigetta l'istanza . In questo caso la parte può riproporre domanda di dichiarazione d'inefficacia seguendo i modi ordinari.

Ed in caso di notifica tardiva?

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Nell'ipotesi in cui la notifica arrivi a destinazione elasso il termine dei 60 giorni previsti, l'ingiunto ha un unica possibilità: quella di proporre un opposizione al decreto ingiuntivo secondo l'art. 645 c.p.c per chiedere la dichiarazione d'inefficacia del decreto.

Vizi di notifica

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Se sono stati posti in essere dei "vizi di notifica" essi si possono far valere in sede di opposizione (anche tardiva) secondo l'art.650 c.p.c.

Se è iniziata l'esecuzione sulla base di un decreto ingiuntivo che ha una al suo interno una notifica affetta da nullità, il debitore può proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.

Cosa può fare il debitore nei 40 giorni che decorrono dalla notifica?

- può adempiervi

- può proporre opposizione

- può anche scegliere di non adempiere e di non proporre opposizione.

In questo caso specifico, il decreto ingiuntivo decorsi i 40 giorni diventa definitivo e il creditore può chiedere l'apposizione della formula esecutiva.

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

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Nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, la notificazione deve avvenire nel termine di 60 giorni che devono essere calcolati dal deposito del decreto in cancelleria.

In caso di notifica fuori dal territorio italiano i giorni saranno aumentati a 90.

Trascorsi i termini secondo l'art.644 c.p.c il decreto ingiuntivo diventa inefficace (anche se la domanda può essere riproposta).

La differenza sostanziale rispetto al decreto non immediatamente azionabile è che il decreto costituisce già titolo esecutivo, ciò vuol dire che il creditore non deve attendere il decorso dei 40 giorni.

Il creditore che ha ottenuto la provvisoria esecuzione:

- dispone a suo carico di un titolo che già è valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art.655 c.p.c.)

- può notificare nell'immediato al debitore (ingiunto) il decreto munito di formula esecutiva unitamente al precetto

- elassi i 10 giorni senza che il debitore abbia adempiuto entro 90 giorni dalla notificazione, può iniziare il procedimento di esecuzione forzata.

Per approfondimenti vai alla nostra guida Il decreto ingiuntivo


Foto: 123rf.com
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