di Lucia Izzo - Inversione di collocamento per il minore, prima in affido condiviso e collocato in via prevalente presso la madre, se quest'ultima, con la sua condotta, reca pregiudizio al minore ostacolando i suoi incontri con il padre. Stante le condotte impulsive e aggressive della donna, il padre viene ritenuto più idoneo a prendersi cura del figlio. Ammonita la madre per essere venuta meno ai doveri enucleati dal provvedimento relativo all'affidamento della prole.
Modifica del regime di affido condiviso
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Lo ha deciso il Tribunale di Paola in un decreto del 2 dicembre 2019 (qui sotto allegato) pronunciandosi sull'istanza di un padre che aveva chiesto modificarsi il regime di affidamento condiviso del figlio che era stato collocato in via prevalente presso la madre.
Il ricorrente sottolinea l'atteggiamento aggressivo e prevaricatorio della donna, ostativo allo sviluppo del rapporto padre-figlio e, rappresentando l'inidoneità della madre allo svolgimento del ruolo genitoriale, chiede la modifica del regime di affidamento e collocamento.
Lesione della bigenitorialità
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Ai fini della decisione, il Tribunale ritiene decisive le conclusioni della CTU dalla quale emergono elementi tali da far ritenere pregiudizievole per il minore il regime di affidamento condiviso. Ed è nell'interesse esclusivo della prole che il giudice deve adottare i relativi provvedimenti.
La consulenza mette in luce come le condotte comportamentali della figura materna abbiano avuto connotati ostativi l'applicazione della bigenitorialità. L'atteggiamento della donna ha leso il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con le figure genitoriali, di ricevere cura, educazione ed assistenza morale, e dunque ha pregiudicato il suo interesse.
La donna non solo non si è attivata per preservare la relazione padre figlio ma si è addirittura adoperata per minarne le fondamenta. Ciò induce a formulare un giudizio di inadeguatezza genitoriale della donna, incompatibile con l'affidamento condiviso.
Secondo la Consulenza, tale modalità di affidamento è stata concretamente sterilizzata dal conflitto genitoriale e dall'incapacità dei due di adottare scelte condivise e di costruire un minimo di progettualità comune a lungo termine.
Affidamento esclusivo al padre
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Da un'analisi del processo narrativo, è emersa una scarsa se non assente capacità riflessiva della donna, e un'assenza del decentramento cognitivo necessario per una corretta interpretazione dei bisogni del figlio. Il comportamento della madre non favorisce dunque quella continuità genitoriale che per diritto dei minori deve perdurare dopo ogni separazione.
Da qui la proposta di valutare l'affidamento esclusivo al padre, che si è rivelato essere un genitore adeguato, dotato di buone competenze e sinceramente interessato a una sana crescita del figlio e dallo stile parentale "responsivo", capace di rispondere alle richieste del proprio bambino e manifestare calore affettivo a fronte dei suoi bisogni.
I giudici concordano nel ritenere che, alla luce degli elementi emersi, l'affidamento esclusivo in favore del padre appare "quale unico rimedio necessario a preservare il minore dal rischio che le condotte impulsive, o addirittura aggressive, della madre possano ritorcersi in suo danno".
A fronte del grave inadempimento rispetto ai doveri enucleati dal provvedimento relativo all'affidamento della prole, il Tribunale rivolge alla madre un ammonimento ex art. 709-ter c.p.c.; la donna dovrà anche contribuire al mantenimento del minore affidato al padre in via esclusiva.
Scarica pdf Tribunale di Paola, decreto 2/12/2019• Foto: 123rf.com