Non sono assoggettabili a sanzione amministrativa i minorenni. Della trasgressione risponderà a titolo personale e diretto chi era tenuto alla sorveglianza, di norma il genitore

di Lucia Izzo - Spesso capita che a trasgredire le prescrizioni imposte dal Codice della Strada sia un soggetto minorenne, magari alla guida di uno scooter o di una minicar alla cui guida gli stessi possono essere abilitati. Tra le violazioni più diffuse tra i giovani emergono la guida senza casco o senza patente, oppure il mancato rispetto della segnaletica e così via.


In tal caso, è bene sapere che, in quanto minorenni, tali soggetti non saranno assoggettabili alla sanzione e dunque la multa non sarà a loro carico. Lo prevede l'art. 2 della legge n. 689/1961, applicabile anche in tema di violazioni al Codice della Strada stante l'apposito contenuto nell'art. 194 del medesimo Codice.


Minorenni non assoggettabili a sanzione amministrativa

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Tale norma, prevede che che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni oppure non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.


Il secondo comma soggiunge che della violazione risponderà chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. In pratica, qualora a beccarsi una multa sia un minore degli anni 18, non assoggettabile per legge a sanzione amministrativa, dovranno essere i suoi genitori a doverla pagare, o comunque i soggetti tenuti alla sua sorveglianza.


Questi risponderanno a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata, avendo omesso la sorveglianza alla quale erano tenuti.

La contestazione delle violazioni

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Quanto alla contestazione delle violazioni, la stessa legge n. 689/1961 afferma che, quando possibile, debba avvenire immediatamente, sia nei confronti del trasgressore sia della persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.


Se la contestazione non è avvenuta immediatamente per tutte o per alcune delle persone suddette, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Verbale di accertamento nei confronti di chi esercita la potestà

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A fornire ulteriori precisazioni sulle modalità di contestazione, ci ha pensato la Corte di Cassazione. Nella più recente ordinanza in materia, la n. 26171/2013, gli Ermellini hanno chiarito che, in caso di violazione del codice della strada (nel caso di specie per omesso uso del casco) da parte di conducente minorenne, gli agenti accertatori dovranno redarre immediatamente il verbale.


Quale trasgressore, tuttavia, andrà indicato non il minorenne, bensì colui che esercita la potestà sul minore autore della violazione. Questi, sarà responsabile non in qualità di autore materiale del fatto, ma per violazione del dovere di vigilanza sul minore, che resta effettivo autore dell'infrazione.


Dunque, fermo l'obbligo della redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione dovrà avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo (cfr. Cass. n. 17189 del 2008; Cass. n. 4286 del 2002).


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