Subordinare la costruzione di edifici religiosi al PAR e non imporre tempi ristretti per la sua approvazione limita la libertà religiosa e il suo esercizio

di Annamaria Villafrate: la Consulta con la sentenza n. 254/2019 (sotto allegata) risolve un'importante questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto in particolare l'art 72 della legge regionale della Lombardia n. 12/2005. La norma, sottoponendo la realizzazione di nuove attrezzature religiose a uno specifico piano e non prevedendo tempi più ristretti per la sua approvazione, di fatto viola la libertà religiosa delle confessioni e il loro esercizio.

Le due questioni di legittimità sollevate dal Tar Lombardia

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Il Tar Lombardia in una prima vicenda, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, co. 1 e 2, della legge regionale n. 12/2005 per il governo del territorio, modificata dall'art. 1, co. 1, lettera c, della legge regionale n. 2/2015, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione.

Per l'art 72 co. 1 e 2 di detta legge"Le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 70 (..) l'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1; senza il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni di cui all'articolo 70."

L'Associazione Culturale Madni, che ha come finalità quella di "mantenere e valorizzare le tradizioni culturali dei paesi di origine dei musulmani residenti nel territorio e a rafforzare il legame con i cittadini locali" il 15 gennaio 2016 ottiene un permesso edilizio per adibire un complesso immobiliare ad attività di culto. Questo permesso però in seguito viene annullato dal Comune di Castano Primo con determinazione del 13/03/2017, perché l'intervento edilizio, destinato a realizzare un'attrezzatura religiosa come previsto dalla legge regionale n. 12/2005 aveva bisogno della preventiva approvazione del piano delle attrezzature religiose, noto come PAR, di cui l'ente non era dotato. L'Associazione impugna quindi l'annullamento d'ufficio del permesso e chiede il risarcimento del danno.

Il Tar respinge tutte le richieste dell'Associazione tranne quella di illegittimità costituzionale dell'art 72 della legge regionale n. 12/2005. Nel chiedere il PAR per aprire un edificio di culto la norma viola il libero esercizio del culto garantito dall'art 19 della Costituzione perché lo subordina a esigenze di pianificazione territoriale.

Per il Tar inoltre "La violazione degli artt. 3 e 19 Cost. ridonderebbe anche nella lesione dei diritti inviolabili della persona, tutelati dall'art. 2 Cost. (si richiama la sentenza n. 195 del 1993) - stante la centralità del credo religioso quale espressione della personalità dell'uomo, tutelata nella sua affermazione individuale e collettiva-."

In un'altra situazione il Tar Lombardia solleva questione di legittimità costituzionale per motivi similari, per violazione degli artt. 2, 3, 5, 19, 97, 114, co. 2, 117, co. 2, lettera m), e co. 6, e 118, co. 1, Cost.

La norma censurata è sempre l'art 72 della legge regionale lombarda n. 12/2005, ma questa volta il comma 5. "La disposizione censurata stabilisce che «[i] comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi". Decorso detto termine il piano è approvato unitamente al nuovo PGT».

Termine di diciotto mesi che, essendo spirato il 6 agosto 2016 senza l'approvazione da parte del Comune del piano delle attrezzature religiose (PAR), ha finito per comprimere la libertà religiosa dei fedeli e per ledere il diritto di trovare spazi da dedicare all'esercizio di tale libertà. Decorsi diciotto mesi per l'adozione del PAR infatti "la norma non prevede la possibilità di «alcun intervento sostitutivo», e assegna all'amministrazione comunale la facoltà di introdurre il piano in sede di revisione o adozione del PGT «senza alcun ulteriore termine» e senza «alcuna disposizione "sanzionatoria".

Senza un termine però il diritto di libertà religiosa è sospeso e incerto, in violazione dell'art 97 della Cost. che sancisce i principi di imparzialità e buon andamento della PA e dell'art 117 cost perché "la predeterminazione della durata massima dei procedimenti atterrebbe ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, in base all'art. 29 della legge n. 241 del 1990."

Le difese della Regione Lombardia

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La Regione Lombardia si difende ritenendo infondate e inammissibili le questioni sollevate dal Tar nella prima vicenda.

L'ente ricorda come la nozione urbanistica di attrezzature religiose risalga al dm n. 1444/1968 e che "l'impostazione che lascia ampio spazio alla pianificazione comunale in relazione agli edifici di culto come opere di urbanizzazione secondaria deriverebbe dalla legislazione statale." Non si tratta insomma di una valutazione soggettiva. Ogni confessione religiosa che vuole realizzare un'attrezzatura religiosa incorrere inevitabilmente nell'esame urbanistico edilizio di compatibilità del proprio progetto. L'art 72 non fa altro che prevedere un punto di equilibrio tra il diritto di professare la propria religione e quello regionale di governare il territorio.

La norma regionale non vuole lasciare ai comuni la discrezionalità assoluta sugli edifici di culto, ma semplicemente la possibilità di pianificare al meglio il proprio territorio, poiché in alcuni casi tali edifici hanno un impatto visivo e urbanistico importanti perché destinati a un accesso notevole di persone.

Alle questioni sollevate dal Tar nel secondo episodio la Regione risponde che l'art 72 comma 5 della legge regionale n. 12/ 2005 non sarebbe applicabile per diverse ragioni. In ogni caso, chiarisce "i comuni possono ancora approvare il PAR in tempi ragionevoli, con la procedura prevista per le varianti generali al PGT, e, ove i comuni - non dovessero attivarsi, immotivatamente, a fronte di richieste di nuove attrezzature religiose, tale comportamento potrà essere sanzionato nelle sedi competenti-."

L'art 72 della legge regionale n. 12/2005 limita il diritto di culto religioso

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Nella motivazione della sentenza n. 254/2019 la Corte Costituzionale richiama prima di tutto le censure del Tar Lombardia relative ai primi due commi dell'art. 72 della legge regionale n. 12/2005:

  • il comma 2 perché subordina l'apertura di luoghi di culto alla previa adozione del PAR;
  • il comma 1 perché anche dopo l'approvazione del Piano, nessuna attrezzatura è realizzabile fuori delle aree a ciò destinate.

Per la Consulta la censura relativa la comma 1 è inammissibile, quella relativa al comma 2 invece infondata, anche se fondata nel merito in relazione agli artt. 2, 3, comma 1 e 19 Cost.

La libertà religiosa garantita dall'art. 19 Cost. infatti è un diritto inviolabile, di questa il libero esercizio del culto è un aspetto essenziale. Essa si traduce inoltre nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente esercitare. Per questo comuni e regioni devono tenere conto della presenza delle varie confessioni religiose nel territorio e nel fare questo devono tenere conto di tutti i pertinenti interessi pubblici e devono dare adeguato rilievo "all'entità della presenza sul territorio dell'una o dell'altra confessione, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella popolazione."

Dopo un'attenta analisi della disciplina statale e regionale e dell più importanti pronunce giurisprudenziali in materia la Consulta, per quanto riguarda l'art 72 comma 2 della legge regionale n. 12/2005 dispone che "la compressione della libertà di culto che la norma censurata determina, senza che sussista alcuna ragionevole giustificazione dal punto di vista del perseguimento delle finalità urbanistiche che le sono proprie, si risolve nella violazione degli artt. 2, 3, primo comma, e 19 Cost."

In merito all'incostituzionalità dell'art. 72 comma 5 la Corte la ritiene fondata in quanto "La contestualità di approvazione del PAR e del nuovo PGT (o di una sua variante generale), imposta dall'art. 72, comma 5, secondo periodo, fa sì che le istanze di insediamento di attrezzature religiose siano destinate a essere decise in tempi del tutto incerti e aleatori, in considerazione del fatto che il potere del comune di procedere alla formazione del PGT o di una sua variante generale, condizione necessaria per poter adottare il PAR (a sua volta condizione perché la struttura possa essere autorizzata), ha per sua natura carattere assolutamente discrezionale per quanto riguarda l'an e il quando dell'intervento."

Leggi anche I diritti civili nella Costituzione

Scarica pdf Corte Costituzionale n. 254-2019

Foto: 123rf.com
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