Avv. Marco Sicolo - La sofferenza bancaria indica la condizione di un soggetto che si trova in uno stato di indebitamento tale da indurre l'istituto di credito che lo ha precedentemente finanziato ad effettuare una specifica segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
- Il sistema informativo della Banca d'Italia
- Centrale Rischi e sofferenza bancaria
- L'incaglio bancario e la segnalazione di sofferenza
- Le conseguenze della segnalazione di sofferenza bancaria
- I rimedi in caso di segnalazione
- Segnalazione di sofferenza e privacy
- I sistemi informativi privati
Il sistema informativo della Banca d'Italia
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Tutte le banche e gli istituti di credito aderiscono a un sistema informativo che fa capo alla Banca d'Italia e che si fonda sulla condivisione di informazioni relative alla solvibilità di ciascun cliente.
In particolare, quando un soggetto ottiene un mutuo, un finanziamento o l'apertura di una linea di credito su conto corrente per un importo superiore a 30.000 euro, l'istituto di credito è tenuto a segnalare la relativa posizione debitoria alla Centrale Rischi, e continuerà a segnalarla fino a quando il debito non sarà estinto o non scenderà sotto tale soglia.
La soglia di censimento di 30.000 euro può essere raggiunta solo considerando tutti i rapporti intercorrenti tra il soggetto e quella banca ed è prevista anche per i soggetti che prestano garanzie o fidejussioni pari o superiori alla predetta cifra.
Questo tipo di segnalazione attiene alla fase, per così dire, fisiologica del rapporto, e quindi riguarda anche chi è in regola con tutti i pagamenti.
Centrale Rischi e sofferenza bancaria
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La sofferenza bancaria attiene, invece, alla fase patologica del rapporto tra la banca e il suo cliente, e si verifica quando quest'ultimo versi in una situazione patrimoniale complessiva tale da far ritenere che il suo stato di insolvenza sia irreversibile.
In altre parole, lo stato di sofferenza caratterizza tutte quelle situazioni debitorie che, con elevata probabilità, porteranno al fallimento.
In questo caso, le banche e gli altri istituti di credito sono tenuti a segnalare alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ogni debito per un valore superiore a 250 euro.
L'incaglio bancario e la segnalazione di sofferenza
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La segnalazione di sofferenza bancaria è caratterizzata da uno specifico procedimento, che origina necessariamente dal c.d. incaglio bancario.
L'incaglio è una situazione in cui il cliente ha una semplice difficoltà nei pagamenti, dovuta a mancanza di liquidità o altre cause (es. ritardi, scoperti etc.), e sfocia nel sollecito di pagamento da parte della banca, con un invito a regolarizzare la posizione nell'arco di alcuni mesi.
Se il debito non viene pagato, e comunque quando la situazione, a giudizio dell'ente finanziatore, assume i connotati di una vera e propria sofferenza bancaria, questo avvia le ordinarie pratiche di recupero del credito, intimando al cliente di provvedere al pagamento entro 15 giorni, e contestualmente comunica alla Centrale Rischi lo stato di sofferenza bancaria del cliente.
Le conseguenze della segnalazione di sofferenza bancaria
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Da questo momento in poi, quindi, ogni ente creditizio che abbia accesso alle informazioni condivise dalla Centrale Rischi avrà conoscenza della situazione di sofferenza di quel determinato soggetto, a cui, pertanto, risulterà molto difficile l'accesso al credito presso qualunque ente finanziatore.
La segnalazione di sofferenza cessa di essere inviata alla Banca d'Italia solo in caso di pagamento del debito.
Va evidenziato che le banche e gli intermediari finanziari hanno la possibilità di visualizzare, per ogni cliente, solamente le informazioni relative agli ultimi 36 mesi (24 mesi se si tratta di famiglie consumatrici).
Ciò significa che le eventuali difficoltà di pagamento incontrate dal cliente in tempi più risalenti non risultano visibili alle banche aderenti al sistema informativo.
I rimedi in caso di segnalazione
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Ciascuna banca è responsabile della correttezza delle informazioni trasmesse alla Centrale Rischi, e il cliente ha diritto di chiedere la correzione di eventuali inesattezze, presentando apposito reclamo alla singola banca, ricorrendo all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) o ricorrendo al giudice ordinario anche in sede cautelare.
Segnalazione di sofferenza e privacy
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Va segnalato che l'intero sistema informativo prescinde dal consenso dell'interessato al trattamento dei dati che lo riguardano, perché la normativa comunitaria (Regolamento GDPR) e nazionale (Codice della Privacy) ritiene maggiormente meritevole di tutela l'interesse pubblico alla stabilità del sistema finanziario, rispetto a quello della riservatezza del singolo cittadino.
I sistemi informativi privati
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Da ultimo, giova ricordare che esistono anche enti privati che svolgono, in sostanza, la stessa funzione informativa della Centrale Rischi (i cosiddetti SIC, Sistemi di Informazioni Creditizie).
Tra questi, il più noto è probabilmente il CRIF (Centrale Rischi Finanziari), ente privato con sede a Bologna cui le banche aderiscono su base volontaria.
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