Cos'è la pensione di privilegio, a chi spetta, a quanto ammonta la prestazione pensionistica, quando opera il cumulo e come fare domanda

di Lucia Izzo - La pensione di privilegio, o pensione privilegiata, è una prestazione pensionistica riconosciuta ad alcuni lavoratori in seguito a infermità o lesioni contratte per causa di servizio, a prescindere dall'età anagrafica e dall'anzianità contributiva.


Tale tipologia di prestazione pensionistica, a decorrere dal 6 dicembre 2011, non spetta più a tutto il personale civile statale, stante l'abrogazione operata dal D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011), ovvero la c.d. "riforma Monti-Fornero".

Pensione privilegiata: a chi spetta

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La riforma ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i dipendenti pubblici, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 20/2018 ha ritenuto costituzionalmente legittima l'abolizione della pensione privilegiata per i dipendenti pubblici "civili": tale regime speciale apprestato dal legislatore, precisa la Consulta, rispecchia la peculiarità dei comparti difesa, sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico, individuati secondo caratteristiche ragionevolmente omogenee, e si raccorda, per un verso, al più elevato livello di rischio ordinariamente connesso al servizio svolto nei comparti indicati e, per altro verso, alla mancanza di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni per le infermità contratte dai dipendenti di tali settori.


Al restante personale dello Stato, dunque, resta la tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per quanto riguarda determinati tipi di attività rischiose.

Chi può beneficiare della pensione privilegiata

Continua ad avere diritto alla pensione di privilegio, invece, il personale appartenente a:

- Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica);

- Arma dei Carabinieri;

- Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza);

- Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico.

In caso di decesso del titolare, la pensione di privilegio spetta ai superstiti.

Accertamenti

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Per ottenere la pensione di privilegio sono necessari due accertamenti, ovvero quello clinico, a opera della CMO, e quello inerente il nesso di causalità, di competenza del comitato di verifica per le cause di servizio.

Dall'accertamento clinico a opera del CMO, in particolare, devono risultare: il giudizio diagnostico; la data di conoscibilità della infermità/lesione; l'indicazione della categoria; il giudizio di idoneità al servizio;

il numero delle annualità (massimo cinque) per le patologie ascritte a tabella B; il numero degli anni (minimo due, massimo quattro) di riconoscimento dell'assegno rinnovabile nel caso in cui la patologia sia suscettibile di miglioramento; se la eventuale inabilità accertata è determinata, esclusivamente o in misura prevalente, da infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio.

Il Comitato accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l'infermità/lesione. L'accertamento del nesso di causalità da parte del comitato di verifica costituisce accertamento definitivo.

Come funziona

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Il personale militare o quello cui si applicano le disposizioni stabilite per i militari, consegue il diritto alla pensione di privilegio secondo quanto previsto dell'art. 67 del d.P.R. 1092/1973.

Il trattamento pensionistico di privilegio potrà quindi essere loro riconosciuto anche qualora l'infermità/lesione sofferta dall'interessato non abbia determinato l'inidoneità al servizio, e ciò in quanto la suddetta norma non prevede l'inidoneità al servizio.

Il militare che riporti lesioni o infermità ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al d.P.R. 915/1978 e s.m.i., a seguito di fatti derivanti dall'adempimento di obblighi di servizio che siano stati causa o concausa efficiente e determinante, avrà diritto alla pensione, qualora le lesioni o le infermità non siano suscettibili di miglioramento (art. 67, d.P.R. 1092/1973), oppure a un assegno rinnovabile se sono suscettibili di miglioramento (art. 68).

Se invece le infermità o lesioni sono ascrivibili alla tabella B annessa al d.P.R. 915/1978 e s.m.i., il militare ha diritto a un'indennità una tantum commisurata a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell'infermità riscontrata (art. 69 T.U. 1092/1973 e art. 4, comma 2, L. 9/1980).

Pensione privilegiata: quanto spetta

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L'importo della pensione privilegiata (ex art. 67, comma 2, T.U. 1092/1973) sarà pari a quello della base pensionabile (100%), se l'infermità è ascritta alla prima categoria della Tabella A annessa al d.P.R. 915/1978, oppure al 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% se le infermità sono ascritte rispettivamente alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava categoria.

Qualora il dipendente abbia raggiunto l'anzianità prevista per il conseguimento della pensione ordinaria e indicata dall'art. 52 del T.U. 1092/1973 (15 anni di servizio), la pensione privilegiata sarà liquidata nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata del 10% (art. 67, comma 4), se più favorevole rispetto all'importo previsto dal secondo comma.

Invece, qualora le infermità siano ascritte alla settima o all'ottava categoria, la base pensionabile sarà aumentata dello 0,20% e dello 0,70% per ogni anno di servizio utile in favore di coloro che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale. In tal caso, la pensione privilegiata non potrà superare il 44%.

L'assegno rinnovabile

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L'assegno rinnovabile, di misura uguale alla pensione, viene invece concesso per periodi da due a quattro anni.

Al termine di tale periodo l'assegno viene commutato in pensione a vita dal giorno successivo alla scadenza oppure viene concessa una indennità una tantum, qualora l'infermità risulta ascrivibile alla tabella B.

Si assiste alla revoca dello stesso, invece, se la menomazione non viene più riscontrata o non risulta essere classificabile fra quelle previste dalle tabelle A e B, con contestuale ripristino della pensione ordinaria dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

L'indennità una tantum è pari alla pensione privilegiata di ottava categoria, per una o più annualità fino a un massimo di cinque. Qualora il giudizio della commissione medico-ospedaliera preveda un numero di annualità superiore, si dovrà operare in via amministrativa la limitazione alle cinque annualità.

Infine, qualora al militare spetti la pensione ordinaria, l'indennità una tantum è pari al valore differenziale tra l'importo della pensione privilegiata di ottava categoria e l'importo della pensione ordinaria.

Cumulo di più infermità e aggravamento

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In caso di coesistenza di più infermità individuate come ascrivibili a una determinata categoria, per effetto del cumulo, da parte della commissione medica, ai fini dell'attribuzione della pensione di privilegio andranno considerate esclusivamente quelle riconosciute come dipendenti da causa di servizio da parte del comitato di verifica per le cause di servizio.

Nei casi di aggravamento delle infermità o lesioni per le quali sia stato già attribuito il trattamento privilegiato nelle sue diverse forme, il militare potrà produrre domanda di revisione per aggravamento senza limiti di tempo. La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Come fare domanda

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La domanda di pensione di privilegio può essere presentata all'INPS attraverso il servizio online dedicato. In alternativa potrà inviarsi domanda contattando il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o, ancora, attraverso enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.


Foto: 123rf.com
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