di Annamaria Villafrate - La Cassazione torna a occuparsi del reato di abbandono di animali, previsto dall'art 727 c.p. nella sentenza n. 49791/2019 (sotto allegata), dichiarando il ricorso dell'imputato a cui nega l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, perché la sua condotta successiva non toglie valore a quanto riscontrato e non inficia l'argomentazione del tribunale dal punto di vista razionale.
- Animali in condizioni incompatibili
- Il ricorso dell'imputato
- Niente esclusione di punibilità per tenuità del fatto se i cani sono in chiusi in gabbia
Animali in condizioni incompatibili
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Il giudice di primo grado condanna l'imputato alle pene previste dalla legge per il reato di abbandono di animali di cui all'art. 727, comma 2, c.p, perché deteneva diciotto cani di razze diverse in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Gli animali sono stati rinvenuti all'interno di 6 recinti chiusi da reti metalliche arrugginite e spuntoni. I cani trascorrevano le giornate su superfici di terra battuta, ricoperte da escrementi stratificati e intrisa delle deiezioni degli animali. A causa della pioggia poi, visto che i ricoveri erano protetti solo da lamiere e pannelli, gli animali erano costretti a vivere nella fanghiglia.
Il ricorso dell'imputato
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Ricorre in Cassazione l'imputato negando che i cani non fossero nutriti a sufficienza, fossero a contatto con ferri e spuntoni arrugginiti e vivessero in condizioni igieniche precarie. Risolto alcuni problemi infatti, una verifica del maresciallo dei Carabinieri rivelava che le condizioni di salute e di nutrizione degli animali erano buone e che non c'era alcuna prova che i cani rimanessero sempre rinchiusi nel recinto. Il sopralluogo infatti era durato troppo poco tempo per accertare che ai cani fosse data la possibilità di camminare. Ritiene quindi non raggiunta la prova delle gravi sofferenze.
Con il secondo motivo di impugnazione invece l'imputato
denuncia la negazione dell'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p. L'imputato all'epoca dei fatti infatti risultava incensurato, inoltre la sua condotta non era dettata da ragioni di crudeltà, ma di generosità verso i cani abbandonati dai proprietari, tanto che si era adoperato per ottenere le necessarie autorizzazioni, eseguire i lavori tempestivamente adeguando i recinti, accettando di custodire gratuitamente gli animali, mostrandosi collaborativo, evidenziando infine il buono stato di salute dei cani.Niente esclusione di punibilità per tenuità del fatto se i cani sono in chiusi in gabbia
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La Cassazione, con sentenza n. 49791/2019 respinge il ricorso perché le contestazioni appaiono generiche, senza evidenziare nello specifico i motivi di censura della decisione impugnata.
La Cassazione ritiene corretta la valutazione dei fatti da parte del Tribunale e la loro riconducibilità al reato di abbandono contemplato dal comma 2 dell'art 727 c.p che punisce chi "detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze."
Infine "Adeguata è la motivazione sul diniego del proscioglimento per il fatto di particolare tenuità, poiché il Giudice ha valorizzato la circostanza della crudeltà nei confronti degli animali. Gli elementi evidenziati dal ricorrente, che attengono in particolare ad una condotta successiva dell'imputato, non inficiano la razionalità dell'argomentazione in ordine all'apprezzamento del fatto."
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Scarica pdf Cassazione n. 49791-2019