- Quando si può chiedere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
- Il pericolo di grave pregiudizio
- Altri casi di provvisoria esecutività
- Provvisoria esecutività e giudizio di opposizione
Quando si può chiedere il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
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Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo trova la sua fonte nell'art. 642 del codice di procedura civile, secondo cui il creditore può chiedere che il giudice conceda la provvisoria esecutività quando il credito vantato si fonda su:
- cambiale
- assegno bancario o circolare
- certificato di credito con cui si liquidano le differenze di valore dei contratti di borsa
- atto ricevuto da un notaio o diverso pubblico ufficiale, che abbia ad oggetto il rapporto da cui nasce l'obbligazione
In tali casi, quindi, il giudice ingiunge al debitore il pagamento o la consegna senza ulteriori dilazioni, e il termine di 40 giorni individua solo il lasso di tempo entro cui quest'ultimo può proporre opposizione al decreto.
Rispetto alla consueta dinamica del procedimento monitorio, dunque, la provvisoria esecutività permette al creditore di notificare il precetto unitamente al decreto ingiuntivo e di attendere solo che trascorrano i dieci giorni dalla notifica di tali atti, prima di procedere al pignoramento dei beni del debitore. Viene meno, in sostanza, il termine di 40 giorni solitamente concesso al debitore per provvedere al pagamento o alla consegna del bene.
Il pericolo di grave pregiudizio
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La provvisoria esecutività del decreto può essere richiesta, inoltre, anche quando si alleghi un documento sottoscritto dal debitore (es. promessa di pagamento, riconoscimento di debito) che dimostri il diritto del creditore.
Analogamente, il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo può essere richiesto in tutti i casi in cui da un tardivo pagamento possa derivare un grave pregiudizio per il creditore (art. 642 c.p.c., secondo comma), ad esempio quando il debitore si trovi in una precaria situazione economica e sia in procinto di vendere i suoi beni.
In tali ultimi due casi, il giudice può prevedere la prestazione di una cauzione a carico del creditore, a tutela dell'eventuale accoglimento di un'opposizione del debitore.
L'art. 642 c.p.c. specifica, inoltre, che in questi casi il giudice può anche autorizzare che sia iniziata l'esecuzione senza attendere i dieci giorni dalla notifica del precetto.
Altri casi di provvisoria esecutività
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Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo può inoltre essere ottenuto in relazione alla riscossione delle spese condominiali regolarmente approvate in assemblea, per i crediti relativi al mantenimento dei figli e per la riscossione dei canoni di locazione in caso di morosità.
Provvisoria esecutività e giudizio di opposizione
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La provvisoria esecuzione del decreto può essere concessa dal giudice anche in sede di opposizione, quando quest'ultima non sia fondata su prova scritta o il conseguente giudizio non appaia di facile soluzione.
Inoltre, il giudice è tenuto a rendere provvisoriamente esecutivo il decreto limitatamente alle somme non contestate dall'opponente, a meno che la contestazione non riguardi vizi di procedura (art. 648 c.p.c.).
Analogamente, la provvisoria esecuzione eventualmente concessa in sede di emissione del decreto ingiuntivo può essere sospesa su richiesta dell'opponente, quando ricorrano gravi motivi (art. 649 c.p.c.). La sospensione è deliberata sulla base di una valutazione discrezionale del giudice e ha come effetto quello di sospendere la procedura esecutiva già iniziata dal creditore.
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