Condotta incauta del lavoratore e infortunio sul lavoro
La pronuncia della Suprema Corte ha affermato due principi, il primo dei quali - in estrema sintesi - chiarisce che pur trovando applicazione l'art. 1227 c.c., la condotta incauta del lavoratore non comporta concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento se la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro abbia incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso.
Il principio giuridico
In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l'art. 1227, co. 1, c.c.; tuttavia la condotta incauta del lavoratore non comporta concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia giuridicamente da considerare come munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso, il che in particolare avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio o quando l'infortunio scaturisca dall'avere il datore di lavoro integralmente impostato la lavorazione sulla base di disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o infine quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso.
Fulvio Graziotto è avvocato in Sanremo, Imperia
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