La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 5848/2006) ha stabilito che nel cortile comune i condomini, che partecipano alla comunione, possono accedervi anche con mezzi meccanici. I Giudici del Palazzaccio hanno precisato che tale uso deve considerarsi "comune" nel caso in cui l'accesso al cortile con i mezzi meccanici serva ai condomini per accedere ai rispettivi immobili per esercitarvi le attività (anche diverse rispetto a quelle compiute in passato), che non siano vietate dal regolamento condominiale. I Giudici della Corte hanno poi precisato che l'uso del cortile non può ritenersi condizionato nè dalla natura dell'attività legittimamente svolta nè dall'eventuale, più limitata forma di godimento del cortile stesso praticata in passato.
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