La Cassazione torna sul controverso tema del risarcimento del danno da micropermanente. Radiografia necessaria se la patologia è difficilmente verificabile in base alla sola visita del medico legale

di Lucia Izzo - Niente risarcimento per l'automobilista che soffre delle conseguenze del "colpo di frusta" a seguito dell'incidente. Il referto del pronto soccorso non è sufficiente se non suffragato da accertamenti clinici strumentali in grado di rilevare l'esistenza di postumi invalidanti a carattere permanente.


Infatti, in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi e oggettivi. L'esame clinico strumentale obiettivo, pur non essendo l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, lo diviene ogniqualvolta si tratti di patologie difficilmente verificabili sulla base della sola visita dal medico legale.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 32483/2019 (sotto allegata) pronunciandosi sull'impugnazione di un uomo che che aveva chiesto ottenersi risarcimento per i pregiudizi subiti a seguito di un sinistro.

Lieve entità delle lesioni e accertamenti strumentali

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In ospedale, dopo l'incidente, veniva diagnosticata all'automobilista una "cervicalgia post traumatica e trauma alla spalla sinistra" con prognosi di 10 giorni, trascorsi i quali i medici gli raccomandavano l'uso del collare per un'altra settimana.


L'istanza del danneggiato viene, tuttavia, ritenuta infondata dal Tribunale in sede d'appello, non avendo l'uomo riportato, in conseguenza del sinistro, alcuna invalidità permanente stante la "lievissima entità delle lesioni refertate" al Pronto Soccorso.


Il "danno" in senso giuridico, precisa il giudice a quo, non è la lesione del diritto, ma il pregiudizio che ne è derivato, dunque danno biologico può ritenersi soltanto quella compromissione dell'integrità psicofisica suscettibile di essere accertata con criteri obiettivi e scientifici.


Nel caso di specie, le lesioni riscontrate non avevano determinato alcuna limitazione funzionale a carico del collo e della spalla sinistra e, quindi, alcun peggioramento della qualità di vita del danneggiato). Irrilevanti sono ritenuti i certificati redatti dai medici di fiducia dopo il sinistro, poiché tale documentazione si era basata esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima e sulla sintomatologia dalla stessa riferita.


Anzi, il lungo periodo di prognosi concesso successivamente dai medici viene ritenuto dai giudici in contrasto con "la modesta entità del quadro clinico descritto in Pronto Soccorso", mentre sarebbero necessari accertamenti clinici strumentali in grado di rilevare l'esistenza di postumi invalidanti a carattere permanente.

Colpo di frusta: niente risarcimento senza esami strumentali

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Una conclusione confermata dalla Cassazione, secondo la quale, in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi e oggettivi.

Al riguardo, gli Ermellini precisano che l'esame clinico strumentale obiettivo non è di per sé l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, ma lo diviene ogniqualvolta si tratti, come nel caso di specie, di una patologia difficilmente verificabile sulla base della sola visita dal medico legale.

Il ricorrente, nell'articolare la sua richiesta per danni permanenti, non ha prodotto esami strumentali che avrebbero potuto essere oggetto di una valutazione obiettiva e per questo il giudice di appello ha implicitamente e correttamente ritenuto di non dover disporre CTU (peraltro demandata al suo insindacabile apprezzamento), avendo questa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti (e non di supplire a eventuali deficienze delle allegazioni delle parti).

Infine, si evidenzia come la legge n. 27/2012, nell'escludere espressamente la possibilità di quantificare il danno da lesione micro-permanente in assenza di accertamenti medici strumentali, nulla ha aggiunto al senso e al valore del testo precedente dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, che già stabiliva che il danno biologico è quello "suscettibile di accertamento medico legale" (ovvero risarcibile solo a condizione che sia riscontrabile una obiettività medico legale).

Il punto della situazione

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La richiamata pronuncia della Cassazione è solo l'ultima di una serie di provvedimenti su un tema ancora controverso per la giurisprudenza di legittimità, come dimostrano altre decisioni che sono giunte a conclusioni diametralmente opposte.

Nella sentenza n. 10816/2019 e nell'ordinanza n. 10819/2019, la Cassazione ha ritenuto che la prova rigorosa delle micro lesioni non deve essere fornita necessariamente con gli esami diagnostici strumentali, essendovi patologie rilevabili anche son una semplice visita medica.

Gli Ermellini hanno ritenuto, nelle menzionate pronunce, che l'imposizione di esami diagnostici in caso di

contrattura o rachide cervicale vuol dire imbrigliare l'accertamento medico in automatismi e vincoli probatori, che si pongono in contrasto con la tutela costituzionale del diritto alla salute. Dunque, la limitazione della prova della lesione del medesimo deve essere conforme a criteri di ragionevolezza.

Per approfondimenti: Cassazione: colpo di frusta senza radiografia

Colpo di frusta risarcibile senza esami strumentali

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Ancora, nell'ordinanza n. 26249/2019, la Cassazione ha precisato che il danno alla salute per lesioni di lieve entità, ad esempio quello determinato dal "colpa di frusta", è risarcibile anche in assenza di accertamenti strumentali, poiché l'art. 32 del D.L. n. 1/12, consente di dimostrare l'esistenza di un danno alla salute con fonti di prova diversi dai referti di esami strumentali. I criteri individuati dalla norma sarebbero dunque fungibili e alternativi tra loro, e non già cumulativi.

Leggi anche: Colpo di frusta risarcibile anche senza radiografia

Dello stesso tenore l'ordinanza n. 30731/2019 secondo cui, ex art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private), l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi e oggettivi. L'esame clinico strumentale non è l'unico mezzo utilizzabile, salvo che ciò si correli alla natura della patologia, poiché possono esservi situazioni nelle quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione, l'accertamento strumentale risulta, in concreto, l'unico in grado di fornire la prova rigorosa che la legge richiede.

Per approfondimenti: Lesione da micropermanenti anche senza esami strumentali

Di conseguenza, ben si è ritenuta ammissibile (cfr. Cass. n. 31072/2019) l'esistenza di un danno permanente alla salute anche in assenza di esami strumentali, quando ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., dell'esistenza del danno e della sua genesi causale.

Scarica pdf Cass., III civ., ord. n. 32483/2019

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