di Valeria Zeppilli - Le sezioni unite civili, con sentenza numero 33373 del 17 dicembre 2019 (sotto allegata), hanno decretato la legittimità della sanzione disciplinare irrogata a un avvocato che, in un atto processuale, aveva mentito in merito a un'offerta transattiva che asseriva di aver formulato alla controparte.
- La vicenda
- La Cassazione non può accertare i fatti
- Sanzione disciplinare e sviamento di potere
- Valutazione ragionevole
La vicenda
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Nel caso di specie, in particolare, l'avvocato aveva affermato di aver offerto 18mila euro a titolo di proposta transattiva, proposta che, tuttavia, non era stata accettata dalla controparte che pretendeva, invece, 35mila euro.
Si trattava, tuttavia, di una circostanza non veritiera, che era costata al legale la sanzione della sospensione per due mesi dall'esercizio della professione. In sede di impugnazione, il Consiglio Nazionale Forense aveva rideterminato la sanzione, prevedendo l'applicazione della censura.
La Cassazione non può accertare i fatti
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Interessata della vicenda, la Corte di cassazione ha rigettato le doglianze dell'avvocato, che pretendeva dai giudici di legittimità una richiesta di riesame del merito della causa, ovverosia dell'effettiva formulazione di una proposta transattiva nei termini descritti.
Le Sezioni Unite, tuttavia, hanno affermato che le decisioni del CNF in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi ad esse solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, mentre l'accertamento del fatto non può essere oggetto del controllo di legittimità, così come non possono esserlo l'apprezzamento della rilevanza del fatto medesimo rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali.
Sanzione disciplinare e sviamento di potere
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L'unica eccezione a tale principio è rappresentata dalle ipotesi in cui le valutazioni del Consiglio Nazionale Forense si siano tradotte in un "palese sviamento di potere", ovverosia quando il potere disciplinare sia stato utilizzato per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.
Valutazione ragionevole
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Nel caso di specie, non si rientrava in tale ipotesi e la valutazione alla base della sentenza impugnata era ragionevole ed evidenziava le ragioni per le quali era stato ritenuto che l'avvocato aveva volontariamente proceduto a una rappresentazione non veritiera del comportamento della parte, finalizzata a ottenere una regolazione delle spese processuali più favorevole.
Di conseguenza, la sanzione disciplinare inflitta all'avvocato è da ritenersi giusta e va confermata.
Scarica pdf sentenza Cassazione numero 33373/2019• Foto: 123rf.com