di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 33611/2019 (sotto allegata) rigetta il ricorso avanzato da un contribuente che ha denunciato la nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento e delle cartelle alla ex moglie da cui è separato, perché effettuate a persona diversa dal legittimo destinatario. Gli Ermellini rilevano però come il contribuente, nonostante la separazione, non abbia mai comunicato un indirizzo diverso corrispondente a un nuovo domicilio fiscale, inoltre, il fatto stesso che sia comparso in tutti i gradi di giudizio, anche se le notifiche per comparire sono state fatte alla ex moglie, è di per sé motivo sufficiente per ritenere che la censura sollevata debba essere respinta.
- Notifica avvisi accertamento a coniuge separato
- Il ricorso in Cassazione
- Legittima la notifica della cartella alla ex moglie
Notifica avvisi accertamento a coniuge separato
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La CTP e la CTR ritengono legittime le cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate e parimenti regolare la notificazione degli avvisi di accertamento effettuati presso il coniuge da cui è separato.
Il ricorso in Cassazione
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Il soccombente ricorre in Cassazione lamentando:
- l'omessa motivazione della CTR relativamente all'esistenza di un provvedimento di separazione dalla ex moglie, a cui sono stati consegnati gli avvisi di accertamento, non considerando neppure il fatto che è straniera e che non comprende la lingua italiana;
- l'omessa motivazione della CTR sul contenuto della memoria presentata dal ricorrente con cui ha denunciato la nullità delle notifiche degli avvisi perché carenti dei requisiti formali richiesti;
- l'omesso invio dell'avviso in quanto la notifica è stata effettuata a persona diversa dal destinatario e l'omessa motivazione della CTR sul punto;omessa motivazione della Commissione tributaria regionale sulla lesione del diritto di difesa del contribuente.
Legittima la notifica della cartella alla moglie separata
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La Cassazione con ordinanza n. 33611/2019 rigetta il ricorso dopo aver trattato unitariamente tutti i motivi, ritenuti inammissibili per diverse ragioni.
La Cassazione evidenzia come la notifica degli avvisi sia avvenuta regolarmente presso l'indirizzo del domicilio fiscale indicato dal contribuente, senza che lo stesso abbia mai effettuato alcuna comunicazione finalizzata a una rettifica. Presso lo stesso indirizzo inoltre è stato inviato l'invito per comparire al contraddittorio, instauratosi regolarmente, come accertato dalla CTR. Questa la ragione per la quale la CTR ha ritenuto regolare la notifica degli avvisi di accertamento, aspetto peraltro non censurato dal contribuente.
Riguardo al primo motivo del ricorso in cui il ricorrente lamenta l'omessa considerazione da parte della CTR di un provvedimento di separazione, la corte evidenzia come lo stesso introduca elementi di novità e come non corrisponde al vero che la Commissione tributaria non l'abbia considerata in quanto la stessa, semmai, l'ha semplicemente ritenuta ininfluente.
Carente di autosufficienza anche il secondo motivo del ricorso relativo alla nullità delle notifiche ritenute prive dei requisiti formali richiesti. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale deduzione non è stata introdotta con memoria, essendo rimasto ignoto il tenore della questione sollevata in questa sede, senza considerare tra l'altro la corretta instaurazione del primo e del secondo grado di giudizio, che da soli fanno venire meno la ragione del motivo sollevato.
Stesse conclusioni per il terzo motivo, stante la mancata riproduzione delle relate e della memoria in cui la questione sarebbe stata sollevata. Il quarto infine è del tutto inammissibile perché generico, indeterminato e perché incapace di cogliere la ratio della decisione.
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