di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 33675/2019 (sotto allegata) si rivolge alle Sezioni Unite affinché una volta per tutte chiariscano se la copertura assicurativa vale anche se il sinistro si verifica all'interno di un'area privata, soprattutto alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale che la Corte di Giustizia Europea ha fornito sul concetto di circolazione stradale.
- Incidente in cortile privato
- Il ricorso in Cassazione dei genitori della vittima
- Rca copre anche i sinistri nelle aree private? Parola alle Sezioni Unite
Incidente in cortile privato
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Due genitori convengono in giudizio una compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al decesso del figlio minore, morto a causa dell'investimento da parte di un veicolo assicurato con la società convenuta, di proprietà della zia della vittima, anch'essa contraddittore in lite e condotto dal padre di quest'ultima, nonno del defunto.
Il Tribunale rigetta la domanda, decisione confermata dalla Corte di appello in quanto l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore non si può esercitare poiché l'incidente si è verificato mentre il veicolo si spostava in un cortile privato, non in una via pubblica o ad essa equiparata.
Il ricorso in Cassazione dei genitori della vittima
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I genitori della vittima ricorrono in Cassazione denunciando tra l'altro nel terzo motivo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 122, 144, cod. ass. private, del d.m. attuativo n. 86/2008 e dell'art. 2054 c.c, interpretati dalla Corte di appello senza tener conto dell'interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte di giustizia all'acquis communautaire".
Rca copre anche i sinistri nelle aree private? Parola alle Sezioni Unite
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 33675/2019 decide per la rimessione della questione alle Sezioni Unite per le ragioni che si vanno a illustrare.
La giurisprudenza di legittimità è conforme nell'affermare che la vittima di un sinistro stradale può esercitare un'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile se il sinistro avviene su strade pubbliche o a queste equiparate, comprese le aree private dove è consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone, anche se queste appartengono a una o più categorie specifiche e anche nel caso in cui l'accesso avviene per finalità o in condizioni particolari.
La giurisprudenza comunitaria nel ricostruire il significato delle direttive UE, prevede che l'obbligo assicurativo r.c.a. sia legato all'utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto e che ai fini assicurativi della responsabilità civile nella nozione di "circolazione dei veicoli" contenuta della direttiva rientra qualunque uso di un veicolo conforme alla funzione abituale del mezzo stesso.
Alla luce di dette considerazioni pare necessario rivedere l'interpretazione dell'art. 122 del codice delle assicurazioni private, disapplicando l'art. 3, comma 2, lettera a), del d.m. 1° aprile 2008 n. 86, in quanto la nozione di circolazione stradale a cui dovrebbe ritenersi collegato l'obbligo assicurativo e quindi la relativa copertura, potrebbe essere riferibile a ogni uso del veicolo purché conforme alla sua funzione abituale.
Per questo la Cassazione pone alle Sezioni Unite il seguente quesito giuridico: "se l'art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale."
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Scarica pdf Cassazione n. 33675-2019• Foto: 123rf