La cancellazione di un volo non integra un illecito penale in grado di giustificare la richiesta risarcitoria per danno esistenziale

di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza n. 1511/2019 ha negato il risarcimento del danno esistenziale al ricorrente, a cui è stato impedito di partecipare ai funerali del padre a causa della cancellazione del volo che doveva riportarlo in Italia da Fortaleza. In questo caso, la compagnia aerea, nel cancellare il volo, non ha commesso alcun reato che legittimi la richiesta risarcitoria del danno esistenziale per la mancata partecipazione alle onoranze funebri paterne.

Volo cancellato: danno esistenziale per mancato funerale paterno

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Un soggetto agisce in giudizio facendo presente che in data 1.9.2016, alle ore 16 avrebbe dovuto salire sull'aereo della compagnia convenuta per il volo in partenza da Fortaleza per l'aeroporto di Milano Malpensa. Il volo infatti veniva cancellato, tanto che lo stesso non poteva prendere parte ai funerali del defunto padre.

Per questo il viaggiatore chiede alla compagnia il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento in albergo, bevande, mezzi di trasporto e il risarcimento dei danni per la lunga attesa in aeroporto e per il danno esistenziale

derivante dall'impossibilità di non aver potuto prendere parte ai funerali del padre. Il Giudice di Pace però accoglie solo in parte le domande avanzate dall'attore riconoscendogli un rimborso di 646,00 euro per il volo cancellato e spese varie.

No al risarcimento danno esistenziale

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L'attore soccombente sulla richiesta risarcitoria appella la decisione del Giudice di Pace davanti al Tribunale di Busto Arsizio, che però rigetta le domande dell'appellante ritenendole infondate.

Per quanto riguarda in particolare la richiesta risarcitoria relativa al danno esistenziale per la mancata partecipazione al funerale del padre, il giudicante chiarisce che la cancellazione del volo non conferisce alcun diritto risarcitorio.

Nessun risarcimento per la mancata partecipazione al funerale del padre

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Il Tribunale nel rigettare la domanda risarcitoria dell'appellante precisa che la cancellazione del volo aereo non configura un reato. L'appellante inoltre non ha subito alcun peggioramento di vita e della felicità di vivere che meriti un risarcimento. Del resto le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 26972/2008, hanno avuto modo di chiarire che "Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità".

La Cassazione sul risarcimento per volo cancellato

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Principio confermato anche dalla Cassazione che in un caso simile ha ribadito che: "il passeggero con volo cancellato o lungamente ritardato, soggetto ad una prolungata permanenza in aeroporto durante la quale la compagnia aerea non gli abbia prestato l'assistenza prescritta dall'art. 9 del Reg. CE n. 261 del 2004, la sua domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal disagio subito a causa della mancata assistenza va incontro ai limiti interni alla risarcibilità del danno non patrimoniale, fissati da Cass. S.U. n. 26972 del 2008; di conseguenza essa deve escludersi , non essendo neppure ipotizzata né ipotizzabile una ipotesi di reato, non rientrando in una ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile espressamente prevista dalla legge (interna o sovranazionale) e non essendo riconducibile alla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale" (cfr. Cass. n. 12088/2015).

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