Per la Cassazione devono applicarsi le Tabelle di Milano vigenti al momento della liquidazione del danno, dunque alla decisione della causa, e non quelle in vigore in precedenza

di Lucia Izzo - Il giudice che procede alla liquidazione del danno non patrimoniale è tenuto ad applicare le tabelle milanesi vigenti alla data di decisione della causa e non quelle in vigore in precedenza.

Liquidazione danno e tabelle di Milano

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Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 33770/2019 (sotto allegata) pronunciandosi sull'impugnazione dei fratelli di un giovane di diciassette anni vittima di incidente stradale.

I congiunti, ai quali il giudice a quo aveva riconosciuto il risarcimento per il decesso del fratello evidenziano come la Corte d'Appello, nella liquidazione avvenuta nel 2017, avesse applicato le Tabelle del Tribunale di Milano utilizzando quelle del 2008, anziché quelle del 2009 come successivamente aggiornate nel 2017, data della decisione della causa in fase d'appello.

Tabelle Milano: vanno applicate quelle in vigore al momento della liquidazione

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Gli Ermellini ritengono la doglianza fondata e richiamano all'uopo il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (cfr. Cass. n. 20381/2016).

Sentenza cassata

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Nel caso di specie, "senza alcuna logica spiegazione", la Corte d'Appello, nel decidere la causa nell'anno 2017, come è pacifico, ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano risalenti all'anno 2008, ossia alla data della liquidazione dell'importo risarcitorio effettuata dal giudice di primo grado, ed è, pertanto, incorsa in vizio motivazionale.

Dall'accoglimento del ricorso consegue il rinvio alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame dei fatti rilevanti dovrà attenersi ai principi summenzionati.

Scarica pdf Cass., III civ., ord. 33770/2019

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