L'obbligo di comunicare i dati degli alloggiati presso alberghi e strutture ricettive alla Questura pone problemi applicativi in caso di locazioni brevi

di Annamaria Villafrate - L'estensione dell'obbligo comunicativo alla Questura dei dati dei conduttori e degli ospiti per i contratti di locazione breve pone non pochi problemi applicativi. Tale obbligo infatti ha un senso nel momento in cui le locazioni hanno una durata brevissima di uno o due giorni, come accade per gli alberghi e le strutture ricettive. Il discorso cambia quando si impone al locatore e di conseguenza al conduttore di comunicare tutti i dati dei soggetti che con lui alloggeranno nell'appartamento per diverse settimane. Insomma un obbligo gravoso che priva il conduttore di godere pienamente l'immobile preso in locazione perché onerato, ogni volta, a comunicare i dati di un eventuale ospite. Senza contare che per chi trasgredisce sono previste sanzioni piuttosto gravose dell'arresto e dell'ammenda fino a 206 euro. Un intervento del legislatore sarebbe più che auspicabile.

L'obbligo di comunicazione alla Questura ex art. 109 TULPS

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Prima di entrare nel cuore del problema iniziamo col dire che l'obbligo di comunicazione alla Questura dei dati dei soggetti soggiornati presso le comuni strutture ricettive è previsto e sancito dall'art. 109 del Testo Unico delle leggi in materia di Pubblica Sicurezza il quale recita testualmente:

"1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità elle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali."

Affitti brevi ed estensione dell'obbligo comunicativo

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Il decreto sicurezza emanato durante il Governo Giallo Verde n. 113/2018 convertito in legge n. 132/2018 ha fornito l'interpretazione autentica del suddetto art 109 del Testo Unico in materia di pubblica sicurezza, estendendo l'obbligo di comunicazione dei dati dei soggiornati alla Questura anche nei confronti di coloro che stipulano contratti di locazione breve di durata inferiore ai 30 giorni.

Il D.L. n. 113/2018 convertito con modifiche dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha infatti disposto con l'art. 19-bis, comma 1 che l'art 109 del TULPS "si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni".

Problemi applicativi della comunicazione per le locazioni brevi

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Ai sensi del terzo comma dell'art 109 TULPS il Ministro ha disposto che l'obbligo comunicativo dei dati degli alloggiati deve essere effettuato attraverso il portale Alloggiatiweb della Polizia di Stato.

Ora, questo obbligo, finalizzato ad agevolare il lavoro delle Forze dell'Ordine, grazie agli obblighi preventivi posti a carico degli albergatori o titolari di strutture ricettive di consentire l'accesso solo ai soggetti muniti di documenti identificativi idonei e di darne comunicazione alla Questura pare non funzionare troppo bene per quanto riguarda le locazioni brevi. Infatti se questo obbligo comunicativo ha senso se le locazioni brevi hanno una durata di qualche giorno e quindi nell'immobile del locatore c'è un certo avvicendamento di conduttori, un po' come accade nelle stanze d'albergo, un onere del genere finisce per perdere di significato se la locazione ha una durata più lunga, magari di diverse settimane. In questo caso il conduttore dovrebbe comunicare al locatore tutti i dati dei soggetti che intende ospitare, con i relativi documenti identificativi e la data di arrivo e di partenza. Solo dopo aver espletato tutte queste formalità il proprietario potrebbe far entrare il conduttore nell'immobile e comunicare quindi i dati alla Questura.

Una procedura considerata troppo complessa, tanto da violare il diritto del conduttore di godere pienamente dell'immobile durante la durata del contratto e il quello di proprietà del locatore.

Arresto e ammenda per chi trasgredisce

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Per chi non rispetta l'obbligo di effettuare la comunicazione prevista dall'art 109 del TULPS e prevista anche per le locazioni brevi è sanzionabile con la pena dell'arresto e la multa di 206 euro, così come previsto dall'art 17 del testo, il quale prevede che, fuori dai casi previsti dall'art 17 bis "le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non e' stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila (206 euro)."

Leggi anche Affitti brevi: comunicazione obbligatoria alla Questura


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