di Valeria Zeppilli - La recente sentenza della Corte di cassazione numero 31886/2019 (sotto allegata) merita di essere segnalata per aver chiarito, nell'ambito della responsabilità medica ma con effetti valevoli per tutti gli oggetti processuali, quali sono le indagini che il giudice può affidare al consulente tecnico d'ufficio e come (e con quali poteri) quest'ultimo deve svolgere l'incarico che gli è affidato.
- Responsabilità medica: le indagini che possono essere affidate al CTU
- I chiarimenti che il CTU può richiedere alle parti
- Responsabilità medica: le informazioni non sono prove testimoniali
- Un esempio tratto dalla responsabilità medica
Responsabilità medica: le indagini che possono essere affidate al CTU
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Per i giudici, innanzitutto, occorre interpretare l'articolo 194 del codice di procedura civile nel senso di ritenere limitate le indagini che il giudice può affidare al CTU a quelle che hanno a oggetto, a seconda che si tratti di consulenza deducente o percipiente, la valutazione o l'accertamento dei fatti materiali dedotti dalle parti.
Se, invece, il magistrato affida al consulente dei quesiti che riguardano dei fatti che le parti non hanno mai dedotto o addirittura delle valutazioni giuridiche, egli formula un quesito che, dal punto di vista processuale, risulta nullo. Nella seconda delle due ipotesi, addirittura, il giudice rischia di incorrere in un giudizio di responsabilità disciplinare.
I chiarimenti che il CTU può richiedere alle parti
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La Cassazione ha poi precisato che il consulente può richiedere alle parti solo i chiarimenti che risultino "idonei ad illuminare passi oscuri od ambigui dei rispettivi atti", mentre non è possibile, in tal modo, introdurre nel giudizio dei nuovi temi di indagine.
Responsabilità medica: le informazioni non sono prove testimoniali
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Infine, per la Corte di cassazione, quando il giudice acquisisce da terzi delle informazioni non può in tal modo acquisire delle prove testimoniali né dei documenti che le parti avrebbero dovuto depositare. Del resto, come chiarito dai giudici supremi, l'articolo 7 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile
non prevede la possibilità di depositare documenti durante lo svolgimento delle indagini peritali. In caso contrario, l'articolo 198 del codice di rito, che elenca le ipotesi in cui il CTU può esaminare documenti non regolarmente prodotti in giudizio, non avrebbe più alcun senso.Le informazioni, poi, "possono riguardare solo i fatti secondari e strettamente tecnici, e non i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione; oppure possono avere ad oggetto il riscontro della veridicità dei documenti prodotti dalle parti".
Un esempio tratto dalla responsabilità medica
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Per rendere più chiaro il concetto, la Cassazione ha fatto un esempio, avente ad oggetto proprio un'ipotesi di responsabilità medica.
Se il giudizio riguarda la responsabilità di un sanitario chiamato in giudizio per aver interpretato male un'immagine diagnostica, quest'ultima e il relativo referto sono dei fatti costitutivi della domanda, in quanto dimostrano la diligenza o la negligenza del sanitario. Non lo è, invece, l'accertamento del grado di accuratezza consentito dal macchinario che è stato utilizzato per la diagnosi o della sua tecnica costruttiva. Questi, infatti, sono dei fatti tecnici secondari che il CTU può accertare acquisendo le necessarie informazioni dalla ditta costruttrice o venditrice.
Scarica pdf sentenza Cassazione numero 31886/2019• Foto: 123rf.com