Avv. Floriana Baldino - Un recente provvedimento del Tribunale di Trani (sotto allegato), mette in luce tutte le potenzialità della procedura del sovraindebitamento ex legge 3/2012.
- 1. La legge salva suicidi
- 2. La vicenda
- 3. La procedura di liquidazione del patrimonio
- 4. Liberi dai debiti
La legge salva suicidi
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Sempre più numerosi sono i casi in cui il consumatore sovraindebitato, ricorre ad una delle procedure regolate dalla legge 3/2012, nota anche coma legge "salva suicidi".
In taluni casi, il ricorso a questa procedura risulta essere tempestivo, ovvero talvolta si riesce a raggiungere l'obiettivo richiesto dagli stessi consumatori che è quello di salvare la loro prima abitazione, liberandosi da tutti i debiti (leggi Piano del consumatore: vendita prima casa sospesa). Ma non sempre il ricorso a questa procedura è tempestivo ed in molti casi purtroppo accade che i consumatori sovraindebitati vengono a conoscenza di questa legge solo quando l'asta della loro prima casa è ormai imminente.
Questa circostanza tuttavia non deve far credere che la legge perda la sua utilità, perchè anche nel caso in cui si sia persa la propria abitazione si potrà comunque raggiungere la finalità che la norma si prefigge: liberarsi da tutti i debiti ed avere una seconda chance per ripartire.
Proprio a tal proposito si inquadra il provvedimento in commento, relativo ad una procedura di liquidazione del patrimonio aperta a seguito della vendita all'asta della prima casa di due coniugi.
La vicenda
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La procedura nasce dalla richiesta dei coniugi di omologa di un piano del consumatore, con l'obiettivo di salvare la loro prima casa.
Tuttavia il deposito di detta istanza, considerando l'asta ormai imminente, non ha consentito di bloccare la procedura esecutiva e la casa veniva venduta.
A questo punto i coniugi ritenevano, erroneamente, di dover abbandonare la procedura prevista dalla legge 3/2012: in questo modo, i consumatori/istanti avrebbero subito non solo la grave perdita dell'abitazione ma sarebbero comunque rimasti debitori con lo Stato, le banche e altri creditori di oltre 150mila euro.
Dal lavoro congiunto del debitore, con l'ausilio della scrivente, veniva predisposta e depositata quindi istanza di liquidazione del patrimonio ex legge 3/2012, mettendo a disposizione tutte le somme derivanti dalla vendita coattiva del bene immobile, lasciando a disposizione invece dei debitori i redditi percepiti dagli istanti in quanto sufficienti solo a soddisfare le loro personali esigenze.
La procedura di liquidazione del patrimonio
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La peculiarità di questo decreto di accoglimento, emesso dal Tribunale di Trani, sta nel fatto che nella procedura di liquidazione del patrimonio depositato, i coniugi hanno richiesto, con l'ausilio dell'avvocato, la distribuzione della somme ricavate dalla vendita coattiva della loro prima casa, e solo di esse.
Si legge nel decreto: "l'insussistenza (allo stato) di beni immobili e beni mobili in capo agli istanti, non è di ostacolo alla procedura di liquidazione in questione posto che, come ritenuto in modo condivisibile da una parte della giurisprudenza, è ammissibile la presentazione di una domanda di liquidazione dei beni, ai sensi dell'art. 14-ter e ss. della legge n. 3 del 2012, anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili, quantunque ciò appaia un'antinomia giuridica. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi".
Liberi dai debiti
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Il Giudice delegato per la procedura di sovraindebitamento, legge 3/2012, dunque, letti gli atti e valutati i requisiti soggettivi ed oggettivi ed anche di meritevolezza dei debitori, decideva di aprire, con decreto, la procedura di liquidazione del patrimonio dei coniugi e decideva di falcidiare i restanti debiti degli stessi.
Nulla di fatto purtroppo riguardo alla casa, già venduta all'asta per 110mila euro. Quantomeno però i coniugi hanno ottenuto una falcidia del debito (che era superiore a 250mila euro) di oltre il 50%.
Scarica pdf trib. Trani decreto di accoglimentoEsperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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