Il d.l. n. 161/2019, convertito in l. n. 7/2020, riforma le intercettazioni e modifica la riforma Orlando, la cui entrata in vigore è stata posticipata

Le modifiche al codice di procedura penale

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La riforma 2020 delle intercettazioni, innanzitutto, ha apportato diverse modifiche al codice di procedura penale, intervenendo pesantemente anche sulla legge Orlando del 2017.

Prima di analizzarle, dobbiamo quindi segnalare che l'entrata in vigore posticipata di alcune norme di quest'ultima (e delle modifiche alla stessa apportate) è stata ulteriormente rinviata ad opera del decreto legge approvato dal Governo il 29 aprile 2020, che ha previsto, in generale, che la nuova normativa in materia di intercettazioni si applicherà esclusivamente ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020 (leggi Riforma intercettazioni rinviata).

Tornando all'esame della recente riforma, vediamo quindi quali sono gli articoli sui quali è intervenuta più pesantemente, precisando sin da subito che il decreto n. 161/2019, convertito in legge n. 7/2020, ha abrogato gli articoli 268 bis, 268 ter (con conseguente abrogazione dell'art 472 c.p.p, ultimo periodo comma 1) 268 quater c.p.p e l'art. 493 bis c.p.p sulla trascrizione delle intercettazioni.

Intercettazioni: la registrazione sostituisce il nastro magnetofonico

Cambia il titolo della rubrica dell'art 242 c.p.p che da "Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici" diventa "Traduzione di documenti. Trascrizione di registrazioni."

Cambia anche il tenore del comma 2 di questo articolo, che diventa "Quando è acquisito una registrazione (e non più un nastro magnetofonico), il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268 comma e (non più a norma dell'articolo 493-bis, comma 2)."

Intercettazioni anche per i delitti commessi dagli incaricati di pubblico servizio

Cambia anche il comma 2 bis dell'art 266 c.p.p che contiene i limiti di ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Il nuovo testo estende ai delitti commessi dagli incaricati di pubblico servizi il ricorso alle intercettazioni.

Cambiano presupposti e forme del provvedimento che dispone le intercettazioni

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Cambiano i presupposti e le forme del provvedimento nel disporre le intercettazioni attraverso la nuova formulazione dell'art 267 c.p.p, il cui contenuto con la riforma risulta del seguente tenore:

"L'autorizzazione del GIP è data con decreto motivato anche quando si procede per delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4."

Nei casi di urgenza o c'è rischio di grave pregiudizio a causa del ritardo il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione anche per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4."

Eliminata la disposizione che consentiva all'ufficiale di polizia giudiziaria di provvedere a norma dell'articolo 268, comma 2-bis, informando preventivamente il pubblico ministero con annotazione sui contenuti delle comunicazioni e conversazioni.

D'ora in poi il registro, che passa sotto la sorveglianza e direzione del Procuratore della Repubblica e in cui sono annotati in ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni può essere gestito, anche con modalità informatiche.

Cambia il modo di eseguire le operazioni

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Il testo interviene anche sull'art. 268 c.p.p stravolgendolo in gran parte.

Cambia completamente il comma 2 bis, conferendo al pubblico ministero il potere di dare indicazioni e vigilare "affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini."

Modificati i termini per il deposito di verbali e registrazioni. Fissato il termine di 5 giorni dalla conclusione delle operazioni, per il deposito dei verbali e delle registrazioni "presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga."

Il giudice scaduto il termine per la conservazione può disporre l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, e non più manifestamente irrilevanti "procedendo anche di ufficio allo stralcio

delle registrazioni e dei verbali di cui e' vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza." Più attenzione quindi ai dati sensibili.

Il giudice infine può disporre la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire anche durante le attività di formazione del fascicolo per il dibattimento.

Ai difensori la possibilità di estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione non più su nastro magnetico, ma su idoneo supporto.

Conservazione e distruzione della documentazione

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I verbali, le registrazioni e ogni altro atto relativo devono essere conservati in un archivio gestito e tenuto dal Procuratore della Repubblica che ha richiesto eseguito le intercettazioni e non più dal pubblico ministero incaricato delle operazioni.

Quando la documentazione non è necessaria per il procedimento (non quando le registrazioni non sono state acquisite) gli interessati possono chiedere al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione, che sia distrutta.

Archivio delle intercettazioni

Nell'archivio digitale tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

L'archivio e' gestito con modalità da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, a quelle irrilevanti, di cui e' vietata l'utilizzazione o che riguardano categorie di dati personali definiti dalla legge o dal regolamento in materia.

Il Procuratore della Repubblica impartisce, per quanto riguarda le modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto.

All'archivio possono accedere, nelle modalità stabilite dal codice il giudice procedente e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete.

Ogni accesso deve essere annotato in un apposito registro, gestito con modalità informatiche; in cui indicare data, ora iniziale e finale, e atti consultati.

I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268 e 415-bis del codice. Ogni rilascio di copia deve essere annotato in un apposito registro, gestito con modalità informatiche, indicando data e ora di rilascio e atti consegnati.

Utilizzo delle intercettazioni in altri procedimenti

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Salva la possibilità di utilizzare i risultati delle intercettazioni se indispensabili, per accertare per quei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, la riforma li ammette anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione purché rientrino tra quelli indicati dall'art 266 comma 2 bis c.p.p, ovvero ai delitti commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.

Per l'utilizzazione in altri procedimenti, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento e si applicano le disposizioni dell'art. 268 commi 6,7,8.

Intercettazioni e misure cautelari

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Eliminata la possibilità di disporre misure cautelari da parte del Pm sulla base dei verbali delle intercettazioni. Eliminato il diritto del difensore di esaminare e fare copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, così come viene meno il diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni.

Limiti e nuove regole nei casi in cui è necessario rintracciare un latitante, attraverso la modifica dell'art 295 c.p.p comma 3, il quale prevede che il giudice o il PM possono disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, applicando ove possibile gli articoli 268, 269 e 270.

Diritti di indagati e difensori

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Dopo il comma 2 dell'art 415 bis c.p.p che disciplina l'avviso della conclusione delle indagini all'indagato, la riforma dispone l'introduzione del seguente comma: "Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6."

No alle intercettazioni per il non luogo a procedere

Soppressa invece la possibilità per il giudice delle indagini preliminari, di disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere, tra cui sono comprese le comunicazioni intercettazioni e non acquisite.

Intercettazioni nel giudizio immediato

Il decreto 161/2019 aggiunge all'art. 454 c.p.p il seguente comma: "Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6."

Le modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura

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Cambiano volto gli articoli 89, 89 bis, mentre è solo formalmente irrilevante la modifica dell'art 92 comma 1 bis che elimina l'aggettivo "riservato" riferito all'archivio. Vediamo cosa dispongono le nuove norme.

Verbale e registrazioni delle intercettazioni

Il verbale delle operazioni di intercettazione deve contenere:

  • l'indicazione degli estremi del decreto che le ha disposte;
  • la descrizione delle modalità di registrazione;
  • l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione;
  • i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

Quando si procede all'intercettazione delle comunicazioni e conversazioni tra presenti con inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, il verbale indica il tipo di programma utilizzato e, se possibile, i luoghi in cui si svolgono le comunicazioni o conversazioni.

"Ai fini dell'installazione e dell'intercettazione attraverso captatore informatico in dispositivi elettronici portatili possono essere impiegati soltanto programmi conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro della giustizia." In questo caso "le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso."

Quando non è possibile procedere al contestuale trasferimento dei dati intercettati, il verbale di cui deve dare atto degli impedimenti e della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate.

Concluse le operazioni si provvede, con persone idonee di cui si avvale la polizia giudiziaria di propria iniziativa o su delega del Pm, alla disattivazione del captatore al fine di renderlo inidoneo a successivi impieghi, dando atto dell'operazione nel verbale.

Leggi anche Le intercettazioni

Scarica pdf Decreto n. 161-2019- intercettazioni
Vedi anche:
- Raccolta di articoli e sentenze sulle intercettazioni
- Le intercettazioni: guida legale

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