di Lucia Izzo - Il tema della presenza degli animali in condominio è tra i più dibattuti, così come le conseguenze relative alla loro detenzione negli immobili in affitto. Anche la riforma del 2012 ha mostrato attenzione nei confronti dell'argomento, introducendo all'art. 1138 c.c. una norma "pet friendly". Il codice civile, infatti, precisa a chiare lettere che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Tanto premesso, sovente le maggiori difficoltà, per gli amanti degli animali, si affrontano in una fase antecedente l'eventuale presenza in Condominio, ovvero nei rapporti con i padroni di casa e i locatari quando si vive in un appartamento in affitto.
Può il contratto di locazione vietare la presenza di animali domestici oppure impedire di prendere cani e gatti in futuro? E, stante la previsione della riforma del 2012, cambia qualcosa nei rapporti con l'affittuario per quanto riguarda la convivenza con gli animali domestici?
Vediamo insieme:
- 1. Contratto di locazione e divieto di tenere animali in casa
- 2. Cani in appartamento in affitto
- 3. Animali in condominio: le regole
Contratto di locazione e divieto di tenere animali in casa
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Nessuna norma vieta al locatore di prevedere nel contratto di affitto un divieto di detenere animali domestici. Per il Codice civile, infatti, è solo il Condominio che non può vietare animali negli appartamenti, ma il rapporto tra condomino ed ente di gestione è un rapporto diverso rispetto a quello che intercorre tra inquilino e locatore.
Tra questi due soggetti vige l'autonomia negoziale, ciò significa che le parti sono libere di determinare il contenuto del contratto, fermo restando il rispetto delle regole imposte dalla legge. Pertanto, è ben possibile e lecito che l'affittuario inserisca nel contratto una clausola che vieta di detenere in casa animali domestici.
La clausola che vieta la detenzione di animali da affezione è dunque valida e se l'inquilino non rispetta la previsione contrattuale rischia la risoluzione del contratto per inadempimento e di dover lasciare la sua abitazione.
Se il contratto non prevede alcun divieto, ciò non significa che l'inquilino non sia tenuto a rispettare alcun obbligo o norma di comportamento. In tal caso si dovrà fare riferimento alle regole generali e l'appartamento non dovrà comunque subire danneggiamenti.
Il codice civile, ad esempio, impone al conduttore di conservare l'abitazione concessagli in locazione in buone condizioni e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto.
Cani in appartamento in affitto
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Appurato che nel contratto non vi siano clausole impeditive, bisogna dunque verificare se vi siano altri ostacoli alla detenzione degli animali, in particolare in Condominio. A seguito della riforma del 2012, sembra essere definitivamente caduto il rischio che la presenza di cani e gatti in condominio sia vietata dal Regolamento.
Il Tribunale di Cagliari ritiene che non sia possibile impedire ai condomini di tenere animali domestici, anche se tale divieto è previsto nel regolamento condominiale approvato all'unanimità (cfr. sent. 22/07/2016).
Animali in condominio: le regole
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La presenza degli animali in Condominio, seppur ammessa, non è comunque esente da regolamentazione.
Oltre ad attenersi alle regole generali che la legge detta nei confronti di possiede animali (es. la registrazione all'Anagrafe canina, le vaccinazioni obbligatorie, ecc.), i proprietari dovranno rispettare gli spazi comuni e i diritti degli altri Condomini.
Si tratta, tra le altre cose, delle regole che riguardano l'uso della museruola e del guinzaglio nelle parti comuni, delle precisazioni inerenti l'uso degli ascensori e delle prescrizioni destinate ad evitare che sia messa a rischio la salute e la sicurezza degli altri soggetti presenti in Condominio.
Per approfondimenti: Animali in condominio
Ai proprietari, inoltre, si richiede di vigilare sul proprio animale, evitando che questi possa arrecare molestie ai vicini, sia olfattive che uditive. In caso contrario, infatti, sarà il proprietario stesso, conduttore dell'immobile (non il locatore), a rischiare non solo l'inibizione alla prosecuzione delle condotte moleste o il risarcimento dei danni, ma addirittura un'imputazione penale.
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