di Valeria Zeppilli - Gli articoli 157 e 158 del Codice privacy prevedono che il Garante privacy possa condurre un'attività ispettiva per il controllo del rispetto della normativa in materia di tutela e protezione dei dati personali.
Sebbene tale attività non sia di per sé destinata ai condomini né agli amministratori di condominio, in alcuni casi è possibile che la stessa li interessi.
- 1. Privacy: l'attività ispettiva
- 2. Attività ispettiva del Garante in condominio: quando scatta
- 3. Privacy: attività ispettiva e ruolo dell'amministratore di condominio
- 4. Ispezione nell'abitazione di un condomino
- 5. Ispezioni in condominio: il preavviso non è necessario
Privacy: l'attività ispettiva
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L'attività ispettiva del Garante non è svolta liberamente ma secondo un piano operativo pubblicato online e lungo periodi semestrali. Ad essa collabora anche la Guardia di finanza, in particolare il suo nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche.
Attività ispettiva del Garante in condominio: quando scatta
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Tale attività diviene obbligatoria anche nei condomini ogniqualvolta il Garante riceva una segnalazione circa il mancato o non corretto rispetto del codice della privacy.
Si precisa che non è indispensabile che la segnalazione sia fatta da un condomino, ma per far scattare i controlli è sufficiente che la stessa provenga da un qualsiasi soggetto che abbia notato una violazione.
Privacy: attività ispettiva e ruolo dell'amministratore di condominio
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Quando viene avviata un'attività ispettiva in un condominio, l'amministratore assume un ruolo fondamentale.
Egli, infatti, deve riuscire a dimostrare che la mancanza, anche laddove sia effettivamente accertata, derivi non da un inadempimento ma da una scelta ponderata o da una necessità non altrimenti fronteggiabile. E nel farlo, deve tenere conto del fatto che il Garante, durante i controlli, ha la possibilità di accedere a tutte le banche dati e gli archivi e che può chiedergli l'esibizione di tutti i documenti rilevanti.
Ispezione nell'abitazione di un condomino
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L'amministratore, in ogni caso, deve sapere che, se è necessario svolgere l'ispezione all'interno di un'abitazione, è indispensabile che il Garante ottenga prima "l'assenso informato del titolare o del responsabile". In alternativa, l'ispezione può avvenire solo previa autorizzazione del tribunale territorialmente competente, che va rilasciata copia all'amministratore.
Ispezioni in condominio: il preavviso non è necessario
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Infine, resta da chiarire che le ispezioni condotte dal Garante privacy in condominio non devono essere necessariamente oggetto di una preventiva comunicazione, ma possono avvenire anche a sorpresa.
Per tale ragione, è sempre bene tenersi pronti e avere tutta la documentazione relativa alla gestione dei dati personali in ordine e a disposizione per essere visionata e controllata.
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