di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 136/2020 (sotto allegata) chiarisce che lo Stato può prendersi metà dei compensi dell'avvocato che ha difeso un soggetto ammesso al gratuito patrocinio in una causa civile, non solo perché, a differenza di quanto previsto nell'ambito del processo penale, il giudice civile non è obbligato a suddividere in parti uguali la somma dovuta dal soccombente allo Stato e l'importo dovuto da quest'ultimo al difensore del non abbiente, ma perché in questo modo si garantisce soprattutto il funzionamento del sistema.
- 1. Gratuito patrocinio, onorario a metà
- 2. Il ricorso in cassazione della professionista
- 3. Lo Stato può prendersi metà dei compensi dell'avvocato
Gratuito patrocinio, onorario a metà
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Il Tribunale liquida a un'avvocata, come onorario per l'assistenza a un soggetto ammesso al gratuito patrocinio in un giudizio civile, la somma complessiva di 1500,00 euro, pari alla metà di quanto corrisposto all'Erario dalla sentenza.
Il ricorso in cassazione della professionista
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La professionista ricorre in Cassazione avverso detta decisione, lamentando la violazione degli artt. 82, 130, e 133 dPR n. 115/2000, dell'art 91 cpc in relazione al combinato disposto del dl n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012 e del dd mm. n.149/2012 e 55/2014. Lo Stato, a suo giudizio, si sarebbe arricchito ingiustamente incamerando 3000,00 euro, a totale carico della controparte soccombente. Decisione errata in quanto "l'importo determinato in sentenza ex art. 133 DPR n. 115/2000 e quello che successivamente è liquidato al professionista tramite decreto ex art. 82 DPR 115/2002 devono necessariamente coincidere."
Lo Stato può prendersi metà dei compensi dell'avvocato
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la Cassazione però con ordinanza n. 236/2020 rigetta il ricorso chiarendo che nel momento in cui risulta vincitrice la parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato
il giudice civile, a differenza di quello penale, non ha l'obbligo di quantificare in misura uguale le somme dovute allo Stato dal soccombente e quello che lo Stato deve al difensore del soggetto ammesso al gratuito patrocinio per diverse ragioni.- Prima di tutto per le peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico del patrocinio e perché in caso contrario non si applicherebbe l'art 130 del dpr n. 115/2002 che prevede proprio che in caso di patrocinio gratuito a spese dello stato "Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta".
- In secondo luogo perché in questo modo si evita che il soccombente in una causa in cui la controparte è un soggetto ammesso al gratuito patrocinio, risulti più favorito rispetto agli altri soccombenti.
- Infine perché si da la possibilità allo Stato, con l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate all'avvocato, di compensare situazioni in cui non si riesce a recuperare quanto corrisposto, contribuendo in questo modo a garantire il meccanismo del gratuito patrocinio nel suo complesso.
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Scarica pdf ordinanza Cass. n. 136/2020• Foto: 123rf.com