Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 16993/2006) hanno stabilito che l'accordo tra le parti per l'immediata impugnazione della sentenza in Cassazione (cd. ricorso per saltum) previsto dall'art. 360 c.p.c. "va ritenuto un negozio giuridico processuale, quanto meno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volontà dei dichiaranti, il cui effetto immediato è quello di rendere non appellabile la sentenza oggetto dell'accordo". I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 360 c.p.c. può essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del Tribunale, soltanto se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; l'ultimo comma dello stesso art. 366 stabilisce poi da chi può essere concluso tale accordo ("dalle ... parti o dai loro difensori muniti di procura speciale") e le modalità con cui può essere manifestata la volontà ("mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti, oppure mediante atto separato da unirsi al ricorso stesso")". Infine la Corte ha evidenziato che nel caso in cui tale accordo non venga concluso dalle parti direttamente o come stabilito dall'art. 366 c.p.c. (ovvero mediante l'intervento dei procuratori speciali), il relativo ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
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