di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 74/2020 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce un concetto che aveva già espresso non molto tempo fa, sulle formalità da rispettare nel presentare domanda per l'indennità di accompagnamento (leggi Indennità di accompagnamento: va concessa anche in presenza di vizi formali). L'occasione sorge dalla contestazione dell'Inps sulle modalità di presentazione, da parte di un assistito, del modulo per la richiesta e della certificazione medica allegata, lamentando soprattutto, come nel primo documento non si stata barrata la casella che individua le condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. A tale contestazione gli Ermellini rispondono, facendo presente che non occorrono formule sacramentali per chiedere l'indennità di accompagnamento. E' sufficiente che la documentazione permetta all'Inps d'individuare il tipo di prestazione richiesta.
- 1. Il diritto all'indennità di accompagnamento
- 2. Inps: domanda accompagnamento inidonea
- 3. Per l'indennità di accompagnamento non servono formule sacramentali
Il diritto all'indennità di accompagnamento
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Il Tribunale dichiara il diritto di un soggetto all'indennità di accompagnamento con conseguente obbligo da parte dell'Inps di pagare i ratei maturati, riconoscendo l'esistenza delle condizioni medico legali necessarie alla corresponsione di suddetto emolumento.
L'Inps ricorreva in Cassazione, l'intimato restava tale. Veniva quindi depositata proposta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c, comunicata poi alle parti insieme al decreto che fissava l'adunanza in Camera di Consiglio.
Inps: domanda accompagnamento inidonea
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L'Inps nel ricorso in Cassazione lamenta la mancata pronuncia del Tribunale sull'eccezione d' improponibilità sollevata, in relazione alla mancata presentazione della domanda amministrativa finalizzata a ottenere l'indennità di accompagnamento.
Con il secondo motivo invece contesta il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, anche in assenza d'idonea certificazione medica allegata alla domanda amministrativa.
La Cassazione con ordinanza n. 74/2020 rigetta il ricorso dell'Inps facendo presente fin dall'inizio che in realtà l'Inps nel ricorso ha dato atto della presenza della domanda amministrativa e della certificazione medica. Le lamentele riguardano più che altro le modalità di presentazione di detti documenti.
Per l'indennità di accompagnamento non servono formule sacramentali
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L'Inps fa presente che l'assistito in origine ha presentato domanda amministrativa tramite i moduli predisposti dall'Inps, sottoscrivendo in particolare il modello A nel quale ha barrato la casella riferita a "invalido civile ai sensi della legge 30/3/1971 e successive modifiche ".
Alla domanda ha allegato quindi il certificato medico redatto sull'apposito modello C , ma in questo non risultava barrata la casella "che individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non essendo stato certificato che la persona richiedente fosse "impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ", o "non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua". Insomma per un casella non barrata l'Inps ritiene la richiesta improcedibile perché non è possibile individuare la prestazione richiesta dall'assistito.
La Cassazione però rigetta la tesi dell'Inps, ribadendo che "In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.".
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