L'imposta di registro in mediazione. Il D.P.R. 131/16 ed il coordinamento con l'art. 17 D.lgs. 28/2010, la giurisprudenza in materia
di Mara Scarsi e Massimo Villa* - Il D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, detta le disposizioni concernenti l'imposta di registro che grava sugli atti soggetti a registrazione e su quelli volontariamente presentati per la registrazione.
L'accordo di mediazione può rientrare nel novero degli atti presentati volontariamente per la registrazione.
L'art. 17 comma 3 del D. Lgs. N. 28 del 04 marzo 2010, prevede l'esenzione parziale dall'imposta di registro per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, fino al valore di euro 50.000 nell'accordo raggiunto tra le parti.
L'articolo in questione, apparentemente in contrasto con le disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale contenute nel decreto legislativo n. 23/2011 all'art. 10, avente per oggetto l'applicazione dei tributi nei trasferimenti immobiliari e che prevede, al comma 4, la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie anche in presenza di leggi speciali, è stato oggetto di dubbi interpretativi, chiariti successivamente dalla circolare dell'Agenzia Entrate n. 2/E del 21/02/2014.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 2/2014

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La mediazione è un istituto finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

L'articolo 1 dello stesso decreto legislativo definisce la mediazione come "l'attività, comunque denominata svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".

Il procedimento è finalizzato, pertanto, secondo la definizione propria dello stesso articolo 1, lettera c), alla conciliazione che rappresenta la "composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione".

Al fine di incentivare l'accesso da parte dei cittadini a tale procedimento, che costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie, alternativo a quello giudiziario, il legislatore ha introdotto all'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2010 una specifica disciplina fiscale di carattere agevolativo. Tale disposizione stabilisce al comma 2, che "Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura". Inoltre, il successivo comma 3 stabilisce che "il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente". Si ritiene che tale regime di favore, funzionale alla operatività dell'istituto della mediazione, trovi applicazione anche per i verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, conclusi in data successiva al 1° gennaio 2014, in quanto l'articolo 10, comma 4, del decreto non esplica effetti in relazione alle norme che disciplinano detto istituto".

Parallelismo con l'esenzione nei procedimenti di separazione e divorzio

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Analoga situazione del resto, si era già presentata con l'introduzione dell'art. 19 della legge n.74 del 6 marzo 1987 in merito all'esenzione da imposta di bollo, registro e da ogni altra "tassa" per gli atti e documenti relativi ai procedimenti di separazione o divorzio. In tale circostanza il dubbio era stato sollevato dalla Commissione Tributaria di Milano in seguito al mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione finanziaria di un rimborso dell'imposta catastale, ipotecaria e INVIM spettante a due coniugi separati in quanto il concetto di "tassa" in senso restrittivo ne impediva l'esenzione dei tributi non aventi la medesima locuzione.

Con sentenza n. 154 del 1999 la Corte Costituzionale ha finalmente chiarito che il concetto di tassa deve intendersi come sinonimo di tributo.

E' evidente però che laddove vi è la presenza di un beneficio fiscale, vi è altresì il rischio di strumentalizzare l'istituto della mediazione attraverso la simulazione di liti inesistenti ai soli fini elusivi.

Di fatto al pari di un'imposta di registro del 9% di un ipotetico prezzo valore (valore catastale) di 100.000, il contribuente per effetto dell'esenzione fino ad € 50.000, anziché versare all'Erario € 9.000 di imposta, ne verserebbe 4.500 in meno.

Anche in questi casi, l'intervento del mediatore scrupoloso e responsabile, potrebbe contrastare l'intento fraudolento del contribuente.

Cosa dice la giurisprudenza

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Il tema dell'esenzione non è ancora stato chiarito in via definitiva. La Commissione Tributaria Regionale Liguria, con sentenza 10.04.19 n.468/1, ha approfondito l'argomento.

L'Agenzia delle Entrate di Genova proponeva appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale d Genova 134/6/2018 che aveva accolto il ricorso di un Notaio avverso un avviso di liquidazione che imponeva il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale emesso a seguito di un accordo di mediazione con cui si trasferiva un immobile per euro 43.000,00. Al momento dell'autoliquidazione il Notaio non versava alcun importo. Il Notaio procedeva al pagamento ma impugnava l'avviso ritenendo che l'esenzione riguardasse anche le imposte ipotecarie e catastali. La Commissione Tributaria Provinciale sosteneva che nell'esenzione di cui all'art.17 D.Lgs.vo 28/10 dovevano essere compresi tutti gli atti del procedimento incluso l'accordo di mediazione. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, chiamata a decidere l'appello dell'Agenzia Entrate, rigettava l'impugnazione confermando la sentenza di primo grado. La Commissione ricordava che la ratio del decreto 28/10 è finalizzata a introdurre un regime agevolato a favore di chi accede all'istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. La Commissione richiamava l'art.17 comma secondo del decreto 28/10 che prevede l'esenzione di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimenti di mediazione da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sostiene la CTR "La norma non ha trovato ad oggi un'interpretazione univoca da parte né della giurisprudenza né della dottrina, è necessario procedere ad interpretare la disposizione in oggetto secondo l'art.12 delle Preleggi, in base al quale alla legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole, secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore".

I dubbi interpretativi erano relativi al significato dell'espressione "..spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura e specie" di cui parla l'art.17 comma secondo del D.Lgs. 28/10, ossia se tra tali tasse potessero rientrare quelle ipotecarie e catastali. La soluzione favorevole all'interpretazione estensiva, ad avviso delle Commissione, trovava fondamento nella giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte, con sentenza 6065/2000, relativa all'interpretazione dell'art. 19 della legge n.74 del 1987 concernente tutti gli atti in materia di separazioni e divorzi, concludeva per ritenere che la parola "tassa" andasse intesa nel significato più ampio. Anche l'Amministrazione Finanziaria, con CM 49/E del 2000 aveva affermato che il termine tassa deve essere inteso nel senso di tributo e quindi nel significato più ampio.

La CTR della Liguria ha altresì richiamato il parere 913-8/2014 della Direzione Regionale Lazio secondo cui l'esenzione prevista per il verbale di mediazione riguarda anche l'atto redatto dal Notaio, se questo recepisce i contenuti del verbale. Conclude la CTR della Liguria "Coordinando tutte le disposizioni analizzate si può affermare che il secondo comma dell'art.17 del D.Lgs. n.28 del 2010 esprime un criterio di carattere generale, in base al quale tutti gli atti del procedimento di mediazione, e quindi compreso anche l'accordo, sono esenti da ogni tassa e spesa nel limite di euro 50.000,00. Oltre tale limite i verbali di accordo sono soggetti alle imposte di registro.

Naturalmente ciò non deve dare luogo ad intenti elusivi della norma in merito a cui si cita una pronuncia resa dalla stessa Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 437 del 27.3.19, ma in materia diversa: "L'esenzione dall'imposta di registro è stata recepita dal legislatore allo scopo di agevolare la composizione bonaria delle crisi matrimoniali. Tale composizione sovente abbisogna di divisioni o di trasferimenti immobiliari all'interno della coppia destinata a separarsi, al fine di stabilire un assetto patrimoniale fra le parti equo e definitivo. Quel che rileva, ai fini dell'esenzione, è che il negozio, altrimenti sottoposto ad imposizione, sia stipulato a tale fine transattivo e non a mero scopo di attuare trasferimenti immobiliari in esenzione di imposta, invocando strumentalmente una procedura di separazione o divorzio consensuali".

Come si tassa l'accordo di mediazione eccedente i 50.000 euro?

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Per quanto concerne gli accordi di valore eccedenti i 50.000, 00 su cui ricordiamo la norma dispone "Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro i limite del valore di 50.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente", a seconda della natura dell'accordo firmato in mediazione, bisognerà attenersi alle tariffe previste nella tabella I riguardante gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e alla tabella II riguardante gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso così come specificato dall'art. 5 del DPR 131.

* Mara Scarsi in collaborazione con Massimo Villa

Dplmediazione.it


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