di Annamaria Villafrate - La sentenza del Tar Campania, sezione di Salerno n. 1821/2019 (sotto allegata) prende le mosse dal ricorso della padrona di un cane, successivo alla visita dell'Asl per verificare lo stato di detenzione dell'animale, su segnalazione di terze persone. Insospettita dal carattere calunnioso e diffamatorio della denuncia, la proprietaria del cane si rivolge quindi all'Asl per conoscere il nome della denunciante, ma senza esito. Per questo decide di ricorrere al Tar, che accoglie il suo ricorso, ritenendo legittimo il suo diritto di accesso agli atti, non solo perché chi denuncia, se non in casi particolari non è tutelato dal diritto alla riservatezza, ma anche perché, indipendente da un'eventuale azione giudiziaria, la ricorrente vanta un interesse diretto, attuale, concreto ai documenti del procedimento amministrativo, che si regge sui principi di trasparenza e imparzialità.
- 1. Il silenzio dell'Asl viola il diritto di difesa e la legge 241/1990
- 2. Chi denuncia non è titolare di diritto alla riservatezza, se non in casi particolari
- 3. Si al diritto di accesso alla denuncia per cattive condizioni detenzione cane
Il silenzio dell'Asl viola il diritto di difesa e la legge 241/1990
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La ricorrente contesta la legittimità del silenzio sollevato dalla Asl contro la sua richiesta di accesso agli atti per prendere visione della denuncia presentata nei suoi confronti alla Asl, in seguito alla quale l'Unità Operativa Veterinaria n. 4 ha effettuato un controllo nella sua abitazione per accertare le condizioni di detenzione del suo cane
. Controllo effettuato senza preavviso e da cui è emerso che il terrazzo era pulito. Da qui l'interesse della donna ad accertare il carattere calunnioso e diffamante di detta denuncia, effettuata probabilmente da una vicina con cui esistono antichi attriti, per tutelare i propri diritti di fronte all'autorità giudiziaria.Per la ricorrente, il silenzio serbato dalla Asl di fronte alla sua richiesta, viola il suo diritto di difesa sancito dall'art 24 della Cost, i principi di trasparenza e imparzialità previsti dall'art 97 Costituzione e gli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
L'Asl costituita in giudizio eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, stante la consegna del verbale ispettivo alla ricorrente e la mancata notifica del ricorso all'autrice della richiesta ispettiva. Nel merito inoltre l'istanza risulta infondata. Il riferimento alla "denuncia presentata da terze persone" risulta infatti generico, perché non è chiaro il vero oggetto della pretesa.
Chi denuncia non è titolare di diritto alla riservatezza, se non in casi particolari
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Il Tar di Campania, sezione di Salerno con sentenza n. 1821/2019 ritiene il ricorso presentato dalla ricorrente fondato e lo accoglie per le ragioni che si vanno ad esporre.
In primis mancanza di pregio dell'eccezione di inammissibilità del ricorso derivante dalla mancata notifica dello stesso all'autrice della richiesta ispettiva. Il nome della denunciante infatti non compare nel verbale ispettivo consegnato in copia all'odierna ricorrente. Non si comprende quindi come la ricorrente avrebbe potuto avere conoscenza dell'identità della denunciante. In ogni caso, anche se il nome di quest'ultima fosse stato inserito nel verbale ispettivo il ricorso sarebbe stato comunque legittimo stante la mancanza di un controinteresse della denunciante, alla violazione della sua riservatezza derivante dalla richiesta di accesso ai documenti.
Per quanto riguarda la richiesta di accesso relativa alla denuncia presentata da terze persone, costante giurisprudenza ritiene che il denunciante non può vantare un diritto alla riservatezza relativamente alla propria identità e al contenuto della segnalazione (tranne nei casi in cui si trovi in condizioni di particolare debolezza, come il lavoratore subordinato) perché l'attività di denuncia deve restare esposta alla "conoscibilità del soggetto che dimostri di averne interesse.
Si al diritto di accesso alla denuncia per cattive condizioni detenzione cane
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Il Tar precisa inoltre che: "siffatta attività di "segnalazione", costituendo parte integrante del procedimento amministrativo ispettivo/accertativo conseguentemente avviato dall'amministrazione è, per ciò stesso, soggetta al regime dell'accesso ai documenti di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241/90, inteso quale principio generale al fine di favorire la partecipazione all'attività amministrativa e assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
Come più volte affermato: "In materia di accesso agli atti della p.a., l'esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell'Amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale alla stregua di un presupposto di un'attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde consapevolmente e scientemente il controllo e la disponibilità sulla propria segnalazione: quest'ultima, infatti uscita dalla sfera volitiva del suo autore diventa un elemento del procedimento amministrativo, come tale nella disponibilità dell'amministrazione; la sua divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, anche nell'ipotesi in cui, in concreto, l'esposto non abbia dato luogo ad un'attività ispettiva non essendo questo rilevante, giacché a rilevare è che l'esposto possiede questa attitudine in potenza e quello che è rilevante è l'essere pervenuto nella sfera di conoscenza dell'amministrazione"
Per il Tar quindi il ricorso della proprietaria del cane è legittimo poiché la segnalante non può dirsi controinteressata alla tutela della propria riservatezza. La ricorrente inoltre è titolare di un interesse diretto, attuale e concreto a conoscere il contenuto della denuncia presentata da terze persone e detenuta dalla Asl, sufficiente a consentirle l'accesso.
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