di Lucia Izzo - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2020, il decreto del Ministero del Lavoro recante "Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)" (qui sotto allegato)
Come stabilito dal D.L. n. 4/2019, il beneficiario del Reddito di Cittadinanza è tenuto a offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza.
Il provvedimento in esame, accompagnato dalle necessarie istruzioni operative (qui sotto allegate) interviene a dettare i necessari dettagli attuativi per garantire la piena operatività dei progetti utili alla collettività.
- 1. Persone tenute allo svolgimento delle attività
- 2. Organizzazione dei PUC
- 3. Programmazione flessibile
- 4. Caratteristiche dei PUC
- 5. Modalità attuative
- 6. Convocazione dei beneficiari
- 7. Monitoraggio e mancata adesione
Persone tenute allo svolgimento delle attività
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Sono tenuti a offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell'ambito dei Progetti utili alla collettività (PUC) i beneficiari del Reddito di Cittadinanza nel contesto del Patto per il Lavoro e del Patto per l'Inclusione Sociale.
La mancata adesione ai progetti utili da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc, con obbligo di segnalazione per il tramite della Piattaforma digitale GEPI del Reddito di cittadinanza.
La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza, le quali possono aderire volontariamente nell'ambito dei percorsi concordati con i servizi sociali dei Comuni/Ambiti Territoriali.
Al fine di promuovere un coinvolgimento più ampio della società civile e della comunità locale, all'interno dei progetti potrà essere prevista la presenza di persone non beneficiarie di Reddito di Cittadinanza.
Esclusioni ed esoneri
Non sono tenute agli obblighi, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.L. 4/2019:
- le persone occupate, con reddito da lavoro dipendente o autonomo superiore a €. 8.145 per lavoro dipendente ed € 4.800 per lavoro autonomo;
- le persone frequentanti un regolare corso di studi;
- i beneficiari della Pensione di cittadinanza;
- i beneficiari del RdC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni;
- i componenti con disabilità, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi previsti, e/o la loro volontaria adesione a percorsi personalizzati di inserimento sociale o lavorativo.
Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, sono comunque esclusi dall'obbligo di partecipazione ai progetti di pubblica utilità (ed esonerabili anche dagli altri obblighi connessi al Reddito di cittadinanza) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.
Possono essere esonerati dagli obblighi connessi al Reddito di cittadinanza, inclusa la partecipazione ai progetti utili alla collettività anche i frequentanti corsi di formazione per il raggiungimento della qualifica o del diploma professionale e i lavoratori che, pur occupati, non perdono lo stato di "disoccupazione".
Altre fattispecie a cui estendere gli esoneri sono state definite nell'Accordo del 1° agosto 2019, ad esempio le persone che si trovino in condizioni di salute, incluse le donne in stato di gravidanza, certificate da un medico competente, tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo.
Organizzazione dei PUC
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L'amministrazione titolare dei progetti utili alla collettività è il Comune, ferma restante la possibilità di svolgerli in gestione associata. Questo implica che i Comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale per una ordinata gestione di tutte le attività, saranno responsabili della approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l'apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale.
In tal contesto, le procedure amministrative dovranno prevedere un atto di approvazione, con l'indicazione delle attività, delle tempistiche, delle risorse necessarie e dei soggetti da coinvolgere.
Fatta salva una procedura pubblica per la definizione dei soggetti partner e l'approvazione di specifico accordo e dei progetti presentati, e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, si ritiene auspicabile il coinvolgimento degli Enti di terzo Settore. In via generale, i progetti potranno essere proposti e attuati anche da altri Enti pubblici, partner del Comune.
Programmazione flessibile
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Tali progetti comportano, per il soggetto obbligato, un impegno compatibile con le altre attività dallo stesso svolte e in ogni caso non inferiore a 8 ore settimanali, fino ad un massimo di 16 ore settimanali, previo accordo tra le parti.
La programmazione delle 8 ore settimanali potrà essere sviluppata sia su uno o più giorni della settimana sia su uno o più periodi del mese, fermo restando l'obbligo del totale delle ore previste nel mese, compresa la possibilità di un eventuale recupero delle ore perse nel mese di riferimento.
Caratteristiche dei PUC
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L'utilizzo da parte del legislatore del termine "progetto" presuppone l'organizzazione di attività non strettamente legate alla ordinarietà, bensì alla individuazione di uno specifico obiettivo da raggiungere in un intervallo di tempo definito, attraverso la messa in campo di risorse umane e finanziarie. Il progetto può riguardare sia una nuova attività sia il potenziamento di un'attività esistente.
Principio cardine è che le attività previste nell'ambito dei PUC non sono in alcun modo assimilabili ad attività di lavoro subordinato o parasubordinato o autonomo, e l'utilizzo dei beneficiari di Rdc nelle attività previste dai progetti non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
I progetti dovranno essere individuati a partire dai bisogni e dalle esigenze della comunità, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali bisogni offrono in termini di empowerment delle persone coinvolte. A tal riguardo le attività previste nei PUC devono intendersi evidentemente complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai Comuni e dagli Enti pubblici coinvolti.
Mansioni non consentite
Ne consegue, in particolare, che le attività progettate dai Comuni/Ambiti in collaborazione con i Soggetti di Terzo Settore e di altri Enti Pubblici non devono prevedere il coinvolgimento in lavori/opere pubbliche né le persone coinvolte potranno svolgere mansioni in sostituzione di personale dipendente dall'Ente pubblico (o dell'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi) o dal Soggetto del privato sociale.
I medesimi soggetti obbligati non potranno altresì ricoprire ruoli o posizioni dell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti, ne' possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro.
Modalità attuative
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Il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attività e numero di posti disponibili, sarà comunicato dal comune nell'apposita sezione della Piattaforma GEPI per essere reso disponibile ai responsabili della valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione del Patto per l'inclusione sociale.
Tali informazioni saranno messe a disposizione anche dei centri per l'impiego che le utilizzeranno nell'ambito della definizione del Patto per il lavoro. Le modalità attuative dell'apposita sezione dedicata alla gestione dei PUC nella Piattaforma GEPI e le procedure di colloquio con la Piattaforma per i Patti per il lavoro saranno disciplinate mediante integrazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108.
Convocazione dei beneficiari
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Non è detto, soprattutto in sede di prima applicazione, che siano immediatamente attivabili da parte di tutti i Comuni un numero di progetti tali da poter coinvolgere l'intera platea di beneficiari tenuti agli obblighi.
In via generale, nel caso il numero di posizioni disponibili fosse inferiore al numero dei beneficiari tenuti agli obblighi, vanno assicurate le seguenti priorità:
a) la partecipazione di almeno un componente per nucleo famigliare, individuato nel componente più giovane tra quelli tenuti agli obblighi;
b) in assenza di posizioni sufficienti a garantire la partecipazione di almeno un componente, l'assegnazione prioritaria in funzione dell'ammontare del beneficio per classi di importo e, a parità di classe, tenuto conto del profilig.
Pertanto, nei casi in parola, per ciascun nucleo sarà necessario individuare un solo componente cui richiedere la partecipazione ai progetti. Inoltre, sarà necessario ordinare a livello comunale i nuclei familiari con componenti tenuti agli obblighi secondo il valore del beneficio per classi di importo in ordine decrescente, operazione che sarà garantita dall'apposita sezione della Piattaforma GEPI del Reddito di cittadinanza relativa ai progetti utili alla collettività.
Ordine di convocazione
Nelle more della realizzazione del modulo della Piattaforma GEPI, si procederà all'assegnazione secondo l'ordine di convocazione da parte dei Comuni e dei centri per l'impiego ai fini della definizione, rispettivamente, dei Patti per l'inclusione e dei Patti per il lavoro.
A tale scopo, sempre nelle more del completamento della Piattaforma, sarà preventivamente individuata da ciascun Comune una quota di posizioni nei PUC da riservare e comunicare ai centri per l'impiego territorialmente competenti.
Monitoraggio e mancata adesione
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Nell'ambito delle attività di monitoraggio prevista nel Patto per il Lavoro e nel Patto per l'Inclusione Sociale circa il rispetto degli impegni assunti, dovranno essere previste verifiche atte a riscontrare la reale partecipazione ai progetti, ponendo in evidenza eventuali criticità e/o negligenze che possano comportare segnalazione all'Inps per i provvedimenti di decurtazione del beneficio.
Al riguardo, sarà cura del soggetto attuatore del progetto rilevare la presenza dei beneficiari o attraverso un foglio firma ovvero utilizzando altre modalità in coerenza con la propria organizzazione.
Ferma restando la flessibilità di partecipazione, ai fini del rispetto degli impegni assunti, va qualificata come mancata adesione non solo il rifiuto a iniziare le attività, ma anche l'assenza ingiustificata reiterata.
A tal proposito, dopo un'assenza ingiustificata di otto ore il beneficiario verrà richiamato; se a seguito di un ulteriore richiamo per analogo evento anche non consecutivo, si verifica un nuovo episodio di assenza ingiustificata (per quindi complessive 24 ore di assenza non giustificata), verrà inviata da parte del Comune comunicazione all'interessato della necessità che l'assenza sia giustificata entro un congruo termine, pena la segnalazione all'INPS della mancata adesione al progetto.
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