Per l'accesso ai documenti fiscali dell'ex marito con cui è in corso una separazione non è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice

di Annamaria Villafrate - Il Consiglio di Stato con le sentenze n. 5345/2019 e 5347/2019 (sotto allegate) elimina quei paletti che impedivano ai coniugi, coinvolti in un giudizio di separazione, di accedere ai documenti dell'Agenzia delle Entrate per avere contezza della reale situazione reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge. L'unico modo per eseguire detto controllo infatti, secondo una parte della giurisprudenza, è di chiedere al giudice istruttore l'esibizione di detti documenti alla PA. Ma cosa fare se il giudice rigetta detta istanza? Da qui l'apertura del Consiglio di Stato, grazie anche alla riforma della legge n. 241/1990, che considera prevalente il diritto di accesso su quello alla riservatezza. Da qui la conclusione che non si può limitare il diritto del coniuge ad accedere ed estrarre copia dei documenti richiesti, se è titolare di un interesse attuale.

Per accedere agli atti occorre indicare specificamente i documenti

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La prima vicenda ha inizio con una richiesta di accesso agli atti dell'Agenzia delle Entrate, da parte di una donna, relativamente ai "rapporti e alle operazioni di natura economico-finanziaria del proprio coniuge ed in particolare a tutti i suoi documenti contenuti nell'Anagrafe dei conti correnti e nell'Archivio dei rapporti finanziari, nonché l'elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali lo stesso ha intrattenuto rapporti."

La necessità di accedere agli atti suddetti ha a che fare con un procedimento di separazione nel corso del quale è emersa la necessità di accertare le reali condizioni reddituali ed economiche del marito, visto che il giudice non ha accolto le sue richieste istruttorie.

Di fronte alla richiesta della donna l'Agenzia delle Entrate, per ben due volte, ha negato l'accesso. Da qui la decisione della signora di ricorrere al Tar di Milano, che le ha negato il diritto di accesso tante la necessità di bilanciare l'accesso agli atti con quello della riservatezza del marito. Per il Tar adito, solo il giudice può chiedere l'esibizione dei documenti nel corso del giudizio di separazione alla PA in virtù dell'ordine specifico.

La ex moglie però non desiste e impugna la decisione di fronte al Consiglio di Stato, perché, come chiarito in un suo precedente "Le norme relative al diritto di accesso disciplinerebbero, infatti, un istituto che (...) ha una portata generale, essendo esercitabile ogniqualvolta vi sia un interesse strumentale, serio e non emulativo, personale e connesso ad una situazione di cui l'istante è portatore, qualificato dall'ordinamento come meritevole di tutela."

Nel caso di specie tuttavia il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n.5345/2019 (sotto allegata) respinge l'appello in quanto, a prescindere dalla fondatezza della domanda di accesso ai documenti dell'ex marito a testimonianza della sua reale situazione reddituale e patrimoniale, la richiesta non è circostanziata nel descrivere la documentazione richiesta. La domanda, infatti, che così formulata costringerebbe l'Agenzia a un'attività di ricerca ed elaborazione dati troppo dispendiosa , anche in termini di tempo.

Un'apertura quella del Consiglio di Stato, all'accesso diretto del coniuge agli atti da cui emergono i dati reddituali e patrimoniali dell'ex, in caso di separazione e divorzio, che supera il precedente orientamento (che subordinava tale accesso all'autorizzazione del giudice) al fine di tutelare la parte "debole" del rapporto.

Non serve l'autorizzazione del giudice della separazione per accedere agli atti

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La seconda vicenda ha inizio, come la precedente, con una richiesta di accesso agli atti avanzata da una donna nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, per conoscere la situazione patrimoniale e reddituale del marito con il quale è in corso un giudizio di separazione. La donna in particolare ha chiesto di accedere "alla documentazione fiscale del coniuge, relativa alle dichiarazioni dei redditi, alle dichiarazioni IVA e Irap, modello 770, alle certificazioni dei sostituti di imposta degli ultimi tre anni, nonché a tutta la contrattualistica riguardante le proprietà immobiliari dello stesso e l' elenco degli atti del registro dell'ultimo decennio."

Anche in questo caso la richiesta segue il rigetto delle istanze istruttorie avanzate al giudice civile.

Al rifiuto dell'Agenzia la donna si oppone rivolgendosi inizialmente alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, che però conferma il rigetto iniziale, non rilevando la necessità e la indispensabilità degli atti per l'esercizio del diritto di difesa delle richiedente.

A questo ulteriore diniego però la donna si oppone rivolgendosi al Tar di Milano, che dichiara il ricorso inammissibile e in parte lo respinge per carenza di interesse della ricorrente, stante quello preminente alla riservatezza del coniuge e l'assenza dei requisiti di concretezza e attualità della richiesta. Solo il giudice, in sede istruttoria avrebbe potuto soddisfare, in presenza dei necessari presupposti, le richieste della ricorrente, ricorrendo alla richiesta di esibizione dei documenti all'amministrazione interessata.

La donna a questo punto appella la sentenza al Consiglio di Stato che accoglie la sua impugnazione, ritenendo sussistente il permanere del diritto di accesso agli atti necessarie ad articolare le sue ulteriori difese nel giudizio di separazione.

La decisione del Consiglio di Stato

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Per il Consiglio di Stato "La richiesta di acceso relativa ai documenti fiscali del coniuge permane in pendenza della conclusione definitiva del giudizio di separazione e dell'esperimento di altre azioni allo stesso riferite, ancor più se si considera che l'accertamento delle reali condizioni economiche del coniuge non è stata completamente compiuta (ordinanza del Presidente del Tribunale n. 13 del 18 settembre 2017 nella quale si sottolinea l'esigenza di approfondimenti istruttori nel prosieguo del giudizio e che le determinazioni economiche sono state assunte in assenza della documentazione fiscale del coniuge della appellante)."

In questo caso il Consiglio precisa in via preliminare che l'attualità dell'interesse deve fare riferimento ai dati reddituali e patrimoniali successivi al 2017 e che la richiesta dell'appellante è sufficientemente specificata. Il Giudice quindi, evidenziando l'erroneità del diniego del Tar, ricorda un suo precedente in cui ha chiarito che "il diritto di accesso di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 può essere esercitato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (...) anche nell'ambito di un giudizio di separazione personale."Del resto la modifica della legge n. 241/1990 ha disposto in sostanza che il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza quando è necessario difendere un interesse giuridicamente rilevante.

Il Consiglio chiarisce inoltre che: "sulla necessaria autorizzazione all'accesso ai documenti da parte del giudice del procedimento di separazione, in ragione del combinato disposto dell'art. 155 sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell'art. 492 bis cod. proc. civ ., va evidenziato che le disposizioni richiamate, che prevedono l'applicabilità delle modalità di ricerca telematica anche quando l'autorità giudiziaria deve adottare un provvedimento in materia di famiglia, costituiscono un semplice ampliamento dei poteri istruttori del giudice della cognizione già previsto dal codice di procedura civile ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ma non rappresentano un ostacolo al diritto di accesso ai documenti in possesso dell'Agenzia delle Entrate (…)." Dette norme, precisa il Consiglio, non derogano alla disciplina sull'accesso agli atti e ai documenti presenti nelle banche dati della PA; ma ampliano semplicemente i poteri istruttori del giudice nei procedimenti in materia di famiglia.

La disciplina che consente al cittadino di accedere agli atti e quella che riconosce al giudice istruttore di chiedere l'esibizione dei documenti alla PA sono complementari ed entrambe possono essere utilizzate per ottenere i dati necessari a istruire un procedimento in materia di famiglia.

Complementarietà che, in materia familiare, assume ancora più importanza stante la necessità di contemperare il principio di parità delle armi, al fine di tutelare gli interessi dei più deboli. Da qui l'accoglimento del ricorso e l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di far prendere visione ed estrarre copia alla ricorrente dei documenti indicati nella richiesta.

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