di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 185/2020 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce che all'avvocato, per la peculiarità dell'attività prestata, si applica la normativa del codice civile che si disciplina le prestazioni d'opera intellettuale e non quella del mandato. Ne consegue che in caso di revoca del mandato, ai sensi dell'art 2237 c.c. al professionista spetta solo il rimborso spese e il compenso per l'opera prestata, non il mancato guadagno. Va quindi respinta la domanda dell'avvocato che, invocando la normativa sul mandato, chiede ai clienti, dopo la revoca del mandato, il danno emergente e il lucro cessante.
- 1. Negato lucro cessante all'avvocato in primo e secondo grado
- 2. Il ricorso in Cassazione del professionista
- 3. Niente lucro cessante per l'avvocato dopo la revoca del mandato
Negato lucro cessante all'avvocato in primo e secondo grado
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Un avvocato agisce in giudizio nei confronti di alcuni clienti per chiedere il danno emergente di 484, 25 euro e il lucro cessante di 137.700,00, dopo la revoca del mandato da parte di costoro, per l'attività professionale svolta in loro favore nel procedimento civile e in quello penale conseguenti a un sinistro stradale in cui ha perso la vita un loro congiunto.
Il Tribunale respinge le richieste del legale, ritenendo non applicabile al contratto d'opera professionale l'art. 1725 c.c. sulla revoca del mandato oneroso e, pertanto non dovuto l'importo di euro 137.700,00 chiesto dall'avvocato.
La Corte d'Appello di fronte alla quale il legale impugna la sentenza
, conferma la decisione di primo grado ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 2237 c.c trattandosi di recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale, disciplina speciale rispetto a quella più generale del mandato. Il giudice dell'impugnazione condanna inoltre l'avvocato ai sensi dell'art 96 c.p.c ritenendo stante la mala fede dello stesso, che non può non conoscere le norme che disciplinano la sua attività professionale.Il ricorso in Cassazione del professionista
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L'avvocato soccombente in primo e secondo grado però non desiste e impugna la sentenza anche in Cassazione lamentando:
- la mancata applicazione da parte della corte degli artt. 1703 e 1725 c.c. che disciplinano il mandato oneroso e che in caso di recesso del mandante, pongono a carico di quest'ultimo l'obbligo del risarcimento danni;
- l'omesso esame della domanda di liquidazione dei compensi ai sensi dell'art. 2237 c.c.;
- la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione dei compensi;
- il riconoscimento di 5000,00 euro a controparte ai sensi dell'art 96 c.p.c in assenza della prova dei danni asseritamente subìti a causa della condotta processuale del difensore.
Niente lucro cessante per l'avvocato dopo la revoca del mandato
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La Cassazione, con ordinanza n. 185/2020 accoglie solo il quarto motivo del ricorso, respingendo gli altri tre per le motivazioni che si vanno ad esporre.
Al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, non è applicabile la normativa del mandato, ma quella che disciplina le prestazioni d'opera intellettuale. La Corte d'Appello si è attenuta ai principi sanciti dalla corte di legittimità, ritenendo correttamente applicabile l'art 2237 c.c sul recesso dal contratto di prestazione d'opera intellettuale e non l'art 2227 c.c sul recesso dei contratti in generale. Norma speciale, l'art 2237 c.c, che prevede, in caso di recesso il rimborso delle spese e il compenso per l'opera svolta, ma non il mancato guadagno.
In merito al secondo e terzo motivo gli Ermellini li esaminano congiuntamente, perché vertenti sulla questione della liquidazione dei compensi, concludendo per la sua tardività, in quanto avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Accolto invece il quarto motivo del ricorso perché la parte istante non ha assolto all'onere di allegare anche i soli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato.
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