di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 5424/2019 (sotto allegata) accoglie le richieste formulate da un Condominio, che ha intrapreso un'azione di manutenzione ai sensi dell'art 1170 c.c. per tutti i condomini contro il ristoratore che, a causa della produzione di cibo da asporto, scarica fumi e odori nel cortile condominiale rendendone disagevole l'utilizzo da parte degli abitanti del condominio. Il giudice ordina quindi al ristoratore la cessazione dell'attività molesta di produzione e diffusione di odori, fumi e vapori nel cortile condominiale.
- 1. Azione di manutenzione contro fumi e odori nel cortile condominiale
- 2. Il Condominio può agire per tutti
- 3. Il ristoratore deve cessare di immettere nel cortile fumi e odori
Azione di manutenzione contro fumi e odori nel cortile condominiale
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Un condominio agisce ante causam per ottenere la cessazione della molestia al possesso del cortile condominiale affinché vengano presi provvedimenti finalizzati a eliminare le immissioni di fumi e gas con residui oleosi proveniente da un esercizio commerciale che produce cibi da asporto. Chiede inoltre che venga rispettato il regolamento condominiale.
Il condominio fa presente di essere possessore del cortile comune e che da gennaio 2019 è stata aperta un'attività di ristorazione in un locale condominiale, da cui promanano "intollerabili esalazioni odorose" che si diffondono dall'esercizio commerciale e da una canna fumaria direttamente nella corte, in violazione dell'art. 6 del regolamento.
Allega che la questione dei fumi e degli odori è già stata affrontata in ben due assemblee e, stante la persistenza del problema, è stato conferito mandato all'amministratore di agire giudizialmente, poiché le esalazioni di fumo e gas hanno reso disagevole l'utilizzo del cortile comune.
Il Condominio può agire per tutti
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Il Tribunale di Milano ritiene fondata l'azione di manutenzione esperita dal Condominio
e accoglie le richieste avanzate, stante la legittimazione attiva del ricorrente che ha agito per tutelare un bene condominiale comune e la legittimazione passiva del titolare dell'attività commerciale da cui promanano fumi e odori molesti, anche se non si è costituito in giudizio.Il ristoratore deve cessare di immettere nel cortile fumi e odori
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Il Tribunale rileva come in effetti l'attività di ristorazione da asporto esercitata produca fumi e odori che, diffondendosi nel cortile, ne rendono disagevole l'utilizzo da parte dei condomini, come risulta sia dalle diffide inviate al ristoratore che dai verbali d'assemblea. Immissioni che violano l'art 6 del regolamento condominiale, che vieta le attività rumorose, moleste o maleodoranti nel Condominio.
In conclusione quindi, poiché le azioni possessorie possono essere intraprese anche in difesa del possesso contro fumi, odori e vapori, il Tribunale accoglie l'azione del ricorrente ordinando al titolare dell'attività di ristorazione da asporto la cessazione dell'attività molesta che si manifesta nella propagazione di fumi e odori nel cortile condominiale e il rimborso delle spese processuali al ricorrente.
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